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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05417/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per due episodi di furto: un furto consumato aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale e un furto tentato aggravato dal medesimo profilo di recidiva e da un'ulteriore aggravante. In cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si contestava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato sufficientemente l'esiguità del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso l'art. 131-bis c.p. per la presenza di un elemento ostativo costituito dall'abitualità della condotta, desunta dall'inserimento dei fatti in un sistema seriale di condotte predatorie. Ha comunque affermato che, per la particolare tenuità del fatto, occorre una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità concrete del reato, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, essendo sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti generico, perché non introduceva elementi di fatto ulteriori rispetto alla modesta entità del danno, già considerata ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., e non giustificava una ulteriore mitigazione della pena. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 2, nn. 1 e 2 c.p.

    richiamato come base della recidiva contestata per uno dei capi di imputazione

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto consumato contestato nel capo A

  • art. 56 c.p.

    richiamato per il tentativo nel capo B

  • art. 625, comma 1, n. 2 c.p.

    richiamato come aggravante del furto tentato nel capo B

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto; non è applicabile quando ricorre l'abitualità della condotta

  • art. 133, comma 1, c.p.

    parametro di valutazione della tenuità del fatto, con riferimento a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo

  • art. 62 n. 4 c.p.

    attenuante già riconosciuta per l'esiguità del danno patrimoniale

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche negabili in assenza di elementi ulteriori e diversi rispetto a quelli già valorizzati

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione unitaria e concreta di tutte le circostanze rilevanti del caso, con riferimento ai criteri dell'art. 133, comma 1, c.p., e il giudice può fondare il diniego anche sulla sola indicazione degli elementi ritenuti decisivi.
  • L'abitualità della condotta costituisce elemento ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., specie quando i fatti si inseriscano in una serialità di condotte predatorie che evidenzino una proclività a delinquere contro il patrimonio.
  • Il motivo di ricorso contro il diniego dell'art. 131-bis c.p. è inammissibile o generico se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base di un solo elemento già valorizzato dal giudice di merito, se la parte non allega ulteriori e specifici elementi di fatto idonei a giustificare una ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio.
  • La concessione di una attenuante per l'esiguità del danno patrimoniale può esaurire la rilevanza del dato favorevole, impedendo che lo stesso elemento venga nuovamente speso, da solo, per ottenere anche le attenuanti generiche.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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