Cassazione Civile, Ordinanza n. 09527/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRPEF versata su un trattamento pensionistico per gli anni d'imposta 2007, 2008, 2009 e 2010. Il contribuente sosteneva che la pensione fosse assimilabile a una retribuzione differita corrisposta dalla NATO al personale a statuto internazionale e, quindi, esente da imposizione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962. La C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R. aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 e dell'art. 14 preleggi, sostenendo che l'esenzione riguarda solo stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto e non le pensioni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata prova dell'appartenenza del contribuente alla categoria beneficiaria dell'esenzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 2083/1962 è norma speciale di stretta interpretazione e si riferisce esclusivamente agli stipendi ed emolumenti corrisposti al personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza di rapporto di lavoro, non estendendosi alle pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 14 preleggi
Richiamato nel primo motivo per denunciare una violazione interpretativa della norma agevolativa; la Corte valorizza invece l'interpretazione letterale e restrittiva delle esenzioni fiscali.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083
La disposizione è norma speciale di stretta interpretazione e si applica solo agli stipendi ed emolumenti percepiti dal personale civile dei quartieri generali interalleati in costanza del rapporto lavorativo, non alle pensioni.
Invocato per omessa pronuncia; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme sul vizio dedotto in cassazione dai motivi di ricorso.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Indicata per la trattazione in camera di consiglio.
Indicata per la trattazione in camera di consiglio.
Ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 42 del Regolamento pensionistico
Richiamato come conferma della tassabilità della pensione del residente, in coerenza con la disciplina sovranazionale.
art. 8, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 2083/1962
Viene letta in armonia con la normativa sovranazionale e limitata ai redditi da lavoro in servizio.
Massime di principio
- Le norme fiscali che prevedono esenzioni o esclusioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
- L'esenzione riconosciuta a stipendi ed emolumenti del personale di organizzazioni internazionali non si estende alle pensioni corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, anche se qualificate come retribuzione differita.
- La qualificazione civilistica o funzionale di una pensione come "retribuzione differita" non ne muta la natura previdenziale ai fini tributari né ne comporta automaticamente l'assimilazione agli stipendi per ottenere un'esenzione fiscale.
- Quando il giudice di legittimità ritenga infondato o assorbito il quadro delle censure e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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