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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11936/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo l'erroneità del diniego della pena sostitutiva. La Corte di cassazione rileva che la censura riproduce in modo sostanzialmente meramente ripetitivo e generico profili già esaminati e disattesi dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto sulla negativa personalità dell'imputato, desunta da circa trenta precedenti penali per reati come furto, rapina, armi, contravvenzione al foglio di via ed evasione. Secondo la Corte, tale motivazione è immune da manifesta illogicità e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e riproduttivo di censure già valutate, e che il diniego della sostituzione della pena fosse adeguatamente motivato in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato, indice di negativa personalità e prognosi sfavorevole rispetto alla finalità rieducativa, al contenimento del rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni. Conseguentemente ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di una causa di inammissibilità non ascrivibile a colpa del ricorrente.

  • art. 53 e ss. d.lgs. in materia di pene sostitutive

    Richiamo implicito al regime delle pene sostitutive della pena detentiva breve e alla valutazione discrezionale del giudice sulla prognosi rieducativa e sulla recidiva, in base alla motivazione della Corte.

Massime di principio

  • In tema di pene sostitutive della pena detentiva breve, il giudice può respingere la richiesta facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla valutazione complessiva emerga in modo specifico, puntuale e concreto un giudizio negativo sulla finalità rieducativa della pena sostitutiva, sul contenimento del rischio di recidiva e sull'adempimento delle prescrizioni.
  • La motivazione del diniego della pena sostitutiva è insindacabile in cassazione quando non presenti manifesta illogicità e sia fondata su elementi fattuali chiaramente indicativi di una negativa personalità dell'imputato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure generiche o di mero fatto già esaminate e disattese dalla decisione di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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