Cassazione Penale, Sentenza n. 30802/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La decisione riguarda un condannato a pena detentiva complessiva di due anni, in esecuzione per due ipotesi di ricettazione risalenti agli anni 2007 e 2012, che aveva chiesto tre misure alternative: affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto tutte le richieste valorizzando numerosi carichi pendenti per reati contro il patrimonio e in materia di falso, l'uso di alias, una recente segnalazione per ulteriori reati di sostituzione di persona e falsità documentali, nonché la mancanza di un lavoro lecito e di percorsi di reinserimento. Con il ricorso si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse solo apparente o comunque illogica: erano state trascurate la dichiarazione di disponibilità all'assunzione presso una società, le informazioni lavorative richieste all'autorità di pubblica sicurezza, la disponibilità di un'associazione per attività di volontariato, e la valutazione di recidiva sarebbe stata fondata solo sui carichi pendenti, in contrasto con una precedente ordinanza che aveva escluso la delinquenza abituale; inoltre la denuncia del 12 maggio 2025 sarebbe stata richiamata in modo generico e privo di riscontro concreto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso solo in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame sui punti annullati, da svolgersi alla luce dei principi richiamati e valutando compiutamente le allegazioni difensive e gli elementi attuali sulla personalità e sul reinserimento sociale. Ha invece rigettato nel resto il ricorso, confermando il diniego della semilibertà, ritenuta genericamente censurata e comunque non concedibile per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 50 ord. pen.
Norme richiamate
art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso quando, anche tramite le prescrizioni, la misura contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale violata, senza una specifica elaborazione autonoma nel dispositivo della Corte.
La semilibertà richiede i presupposti di legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali presupposti difettassero, confermando il diniego.
art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
È richiamato come base normativa dell'attività istruttoria e valutativa del tribunale di sorveglianza nella decisione sulle misure alternative.
Massime di principio
- Nel decidere sulle misure alternative alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve fondare il giudizio prognostico su un esame complessivo e concreto della personalità del condannato, dando conto di tutti gli elementi rilevanti previsti dalla legge.
- Ai fini dell'affidamento in prova non possono essere valorizzati in modo decisivo, da soli, la gravità dei reati pregressi o i precedenti penali; occorre verificare se dai dati disponibili emerga almeno l'avvio di un processo di revisione critica e di reinserimento sociale.
- La valutazione deve includere non solo il passato criminale, ma anche la condotta successiva al fatto, gli elementi attuali favorevoli o sfavorevoli, le disponibilità lavorative o di volontariato e ogni altra acquisizione utile a misurare il rischio di recidiva.
- Il diniego fondato in modo quasi esclusivo su carichi pendenti e precedenti, senza considerazione adeguata delle allegazioni difensive e delle circostanze attuali, integra motivazione illogica o apparente.
- La detenzione domiciliare non può essere esclusa soltanto perché residua un certo tasso di pericolosità sociale, se il regime domiciliare e le prescrizioni sono idonei a contenerlo.
- Per la semilibertà il giudice deve verificare i presupposti specifici previsti dalla legge e motivare in modo non stereotipato sui progressi trattamentali e sulla possibilità di graduale reinserimento; la censura generica sul relativo diniego non consente l'annullamento.
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