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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04078/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado di condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si correlava alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; il ricorso, quindi, non conteneva una critica specifica e pertinente alla ratio decidendi della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    La sentenza menziona il reato di tentato furto aggravato, ma non richiama espressamente la norma; il riferimento è ricavabile solo dalla descrizione del fatto riportata nell'ordinanza.

  • art. 56 c.p.

    Il fatto contestato è indicato come tentato furto aggravato, dunque rileva il tentativo di reato, ma la norma non è espressamente citata nel testo.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823

    Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è disposta la condanna al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi in modo diretto con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
  • L'inammissibilità ricorre non solo quando la doglianza sia generica o indeterminata, ma anche quando, pur formalmente articolata, non sia correlata alle ragioni poste a base del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo diversa disciplina, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio, per essere ammissibili, devono indicare in modo puntuale gli errori logico-giuridici della motivazione sul punto e non limitarsi a contestazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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