Cassazione Penale, Ordinanza n. 24818/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato solo in parte la decisione di primo grado, escludendo una circostanza aggravante prevista dalla legge fallimentare, ma confermando la sua responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione per la mancata assoluzione dai reati contestati. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non indicava in modo puntuale gli elementi critici della motivazione impugnata, limitandosi a riproporre doglianze già esaminate nei gradi di merito. È stato osservato che la sentenza d'appello aveva motivato in modo congruo sui profili contestati: la questione della notifica della richiesta di audizione a nome del soggetto alias, il dolo dei reati fallimentari, le dichiarazioni di un teste e il quantum della distrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che affermava la responsabilità dell'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, è quindi rimasta ferma, con sola esclusione dell'aggravante dell'art. 219, comma 1, l. fall. già operata in appello.
Norme richiamate
aggravante fallimentare esclusa dalla Corte d'appello; il ricorso non incide su tale esito.
art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tali requisiti determina l'inammissibilità del ricorso.
non richiamato espressamente nel testo ma implicito quale effetto della declaratoria di inammissibilità sulla stabilità della decisione impugnata.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è meramente reiterativo di doglianze già dedotte nei gradi di merito e non individua con precisione gli specifici passaggi della motivazione censurati.
- La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi in affermazioni generiche: il ricorrente deve confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale le ragioni dell'errore denunciato.
- La motivazione è immune da censure quando il giudice di merito abbia dato risposta specifica alle principali contestazioni difensive e abbia logicamente spiegato gli elementi a fondamento della responsabilità.
- In presenza di ricorso aspecifico e generico, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità senza entrare nel merito delle censure sulla responsabilità.
- La conferma della responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale può reggere anche quando venga esclusa in appello una circostanza aggravante, se la motivazione sul dolo, sulle contestazioni difensive e sul quantum della distrazione risulti adeguata.
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