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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38842/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, che ha rigettato la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Giovanni Bevilacqua (condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Cosenza del 5/11/2007 per violazione di sigilli e altro) nonostante la successiva condanna per tentato furto commesso il 19/9/2012 e passata in giudicato il 7/10/2017. La Corte d'appello aveva motivato il rigetto ritenendo che mancasse "identità di indole" tra i reati; il Procuratore generale deduce l'errore di diritto, sostenendo che l'art. 168, comma 1, n. 1, c.p. non richiede identità di indole per i delitti e che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ulteriore delitto comporta sempre la revoca, indipendentemente dalla sua indole.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, accertando l'errore di diritto del giudice dell'esecuzione che aveva esteso il requisito dell'identità di indole anche ai delitti. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, disponendo che il giudice dell'esecuzione applichi il principio secondo cui l'identità di indole opera solo per le contravvenzioni e non per i delitti; quest'ultimi costituiscono sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena qualora commessi nei termini rilevanti.

Norme richiamate

  • art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.

    Il principio richiamato dalla Corte è che l'art. 168 n. 1 c.p. non richiede l'identità di indole per i delitti: l'ulteriore delitto commesso nei termini previsti costituisce causa di revoca della sospensione condizionale della pena, mentre il requisito dell'identità di indole opera esclusivamente con riferimento alle contravvenzioni.

Massime di principio

  • Per la revoca della sospensione condizionale della pena, se il nuovo illecito è un delitto (reato più grave), tale circostanza costituisce di per sé causa di revoca indipendentemente dall'identità di indole rispetto al reato per il quale era stata concessa la sospensione.
  • Il requisito dell'"identità di indole" si applica soltanto alle contravvenzioni: quando il reato nuovo è una contravvenzione, occorre valutare l'identità di indole rispetto al reato originario per decidere sulla revoca.
  • Il giudice dell'esecuzione deve applicare i principi di diritto consolidati dalla suprema corte; pretendere l'identità di indole anche per i delitti è errore di diritto che determina l'annullamento del provvedimento.
  • In presenza di annullamento per vizio di diritto il giudice di merito viene rinviato a nuovo esame e resta libero di compiere le valutazioni di fatto e di proporzionare la decisione alle circostanze, purché rispetti il principio per cui un delitto è causa di revoca.
  • Proceduralmente, la parte pubblica (PM/Procuratore generale) può ottenere l'annullamento del provvedimento che ha applicato una interpretazione estensiva erronea della norma, e la decisione di merito successiva dovrà attenersi alla giurisprudenza di legittimità richiamata.

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