Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 17040/2026 del 12/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con rito de plano ex art. 599-bis c.p.p., la Corte d'appello aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in relazione ai reati a lui ascritti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: mancanza di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito non avesse svolto alcun scrutinio sulla responsabilità penale e che la verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. potesse e dovesse essere compiuta in ogni stato e grado del processo, quindi anche prima dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, nel "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado, quando accoglie la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità probatorie, poiché, per effetto devolutivo dell'impugnazione e rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta ai motivi non rinunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il patteggiamento in appello; la Corte afferma che, una volta intervenuto l'accordo sulla pena e rinunciati i motivi di appello, il giudice di secondo grado decide nei limiti della devoluzione residua senza dover motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte esclude che, nel patteggiamento in appello, il giudice debba motivare espressamente sul mancato proscioglimento per cause di immediata evidenza.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Norma di introduzione/reintroduzione del patteggiamento in appello richiamata per fondare l'applicazione del relativo regime processuale.

  • Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, il giudice di secondo grado che recepisce l'accordo sulla pena non è tenuto a una motivazione autonoma sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo emergano cause di proscioglimento immediatamente rilevabili nei limiti del devoluto.
  • La rinuncia ai motivi di appello restringe la cognizione del giudice di secondo grado ai soli profili non oggetto di rinuncia; ne consegue che non può pretendersi un esame ampio e generale della responsabilità come in un ordinario giudizio di impugnazione.
  • Il ricorso per cassazione che contesti la mancata motivazione del giudice d'appello nel patteggiamento in appello è inammissibile quando il dedotto vizio si ponga in contrasto con il consolidato principio che esclude tale obbligo motivazionale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.