Cassazione Penale, Ordinanza n. 39680/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di precedenti sentenze. Con un unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato né analizzato compiutamente, nella loro connessione, indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale delle condotte e le simili modalità esecutive. La Corte ha però rilevato che la doglianza si risolveva in mera contrapposizione valutativa rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, il quale aveva invece evidenziato l'eterogeneità delle condotte, la loro estemporaneità e la rilevante distanza temporale, senza che fossero stati indicati specifici elementi di fatto trascurati idonei a integrare univoci indizi di preordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato concreti elementi non valutati dal giudice dell'esecuzione, ma avesse solo proposto un dissenso interpretativo e una diversa lettura dei fatti già esaminati. È stato ribadito che l'accertamento sull'identità del disegno criminoso spetta al giudice di merito e che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza, non manifesta illogicità e presenza di argomentazioni giuridicamente apprezzabili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata quale base della richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
dedotto come vizio di violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
dedotto come vizio di motivazione; il controllo di legittimità è limitato alla verifica della motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per delimitare il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione
presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone l'allegazione e la dimostrazione di concreti elementi univoci da cui desumere l'originaria ideazione comune dei reati; non basta il mero richiamo a omogeneità delle condotte o vicinanza temporale.
- In tema di continuazione, il dubbio sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso non è sufficiente a fondare il riconoscimento del vincolo, poiché l'accertamento richiede una dimostrazione positiva dell'originaria programmazione criminosa.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rivalutazione del merito o degli elementi fattuali già apprezzati dal giudice di merito; è censurabile solo l'assenza di motivazione, la manifesta illogicità o la mancata considerazione di specifici atti o dati decisivi indicati nel ricorso.
- Quando il ricorso si limita a proporre una diversa lettura di elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, senza indicare omissioni motivazionali o specifici indizi trascurati, esso è inammissibile.
Come è indicizzato
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