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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27614/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato parzialmente la pronuncia del GIP di Como relativa ai reati previsti dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 per emissione di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nei periodi d'imposta 2015-2018. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 8, comma 2‑bis, d.lgs. 74/2000 (introdotto dalla legge n.157/2019), che prevede una fattispecie attenuata quando l'importo annuo delle fatture è inferiore a 100.000 euro; 2) eccessiva uniformità negli aumenti di pena per continuazione nonostante la diversa e decrescente entità delle fatture annuali, tutte inferiori alla soglia di 100.000 euro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la novella del 2019 (art. 8 comma 2‑bis) non costituisca ius superveniens favorevole nel caso concreto, poiché i limiti edittali previsti per l'ipotesi attenuata coincidono con i limiti previgenti dell'ipotesi base; di conseguenza la nuova norma non ha effetti retroattivi 'pro reo' e non si applica ai fatti commessi in epoca anteriore alla modifica normativa. Quanto alla disciplina della continuazione (art. 81 co. 2 c.p.), la Corte ha ritenuto legittima la decisione della Corte d'appello che, esercitando il potere discrezionale nella determinazione della pena, ha quantificato aumenti modesti e fissi per ciascun ulterior superiore anno d'imposta tenendo conto della contenuta e decrescente entità delle fatture. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Norma che punisce l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Alla data del fatto prevedeva reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; la modifica del 2019 ha introdotto un comma 2‑bis con ipotesi attenuata per importi annui inferiori a 100.000 euro ma con gli stessi limiti edittali dell'originaria fattispecie, perciò la Corte ha ritenuto che la novella non fosse in concreto piu favorevole e non applicabile retroattivamente.

  • legge n.157/2019

    Ha introdotto il comma 2‑bis all'art. 8 d.lgs. 74/2000 prevedendo una fattispecie attenuata per importi annui sotto 100.000 euro. La Corte ha interpretato che, posto che i limiti edittali dell'ipotesi attenuata coincidono con quelli previgenti dell'ipotesi base, la modifica non comporta beneficio retroattivo per i fatti antecedenti.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Disciplina della continuazione e degli aumenti di pena: consente al giudice di determinare l'aumento per i reati in continuazione. La Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice a tenere conto dell'entità degli illeciti e di modulare gli aumenti anche in misura fissa e contenuta quando gli importi contestati sono limitati e decrescenti.

  • art. 2 cod. pen.

    Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole e applicazione della legge più favorevole: la Corte lo ha utilizzato per valutare se il nuovo regime fosse effettivamente più favorevole; ha concluso che non sussisteva vantaggio applicabile retroattivamente.

Massime di principio

  • Il ius superveniens penale si applica solo se la nuova norma è effettivamente più favorevole al reo secondo il principio dell'art. 2 c.p.; non è sufficiente che la norma introduca una diversa disciplina se i limiti edittali rilevanti restano invariati.
  • Quando una novella introduce un'ipotesi attenuata ma con gli stessi limiti edittali della previgente fattispecie base, non si realizza automaticamente un vantaggio retroattivo per i fatti antecedenti alla modifica.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nella quantificazione degli aumenti per la continuazione (art. 81 c.2 c.p.) e può modulare gli aumenti in relazione all'entità e alla dinamica degli importi per ciascun anno contestato; è pertanto legittimo adottare aumenti fissi e contenuti se le singole annualità presentano importi non rilevanti o decrescenti.
  • La difesa che invoca l'applicazione di una norma più favorevole ha l'onere di dimostrare che la novazione normativa comporti effettivo vantaggio penologico applicabile al caso concreto.
  • In contestazioni pluriennali basate su importi diversificati per annualità, il giudice deve motivare la scelta di una scala di aumenti o di un aumento uniforme, tenendo conto della proporzionalità rispetto all'entità dei singoli illeciti.

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