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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26856/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., un atto di cessione immobiliare tra due coniugi avente a oggetto un immobile sito in Roma. La creditrice assumeva di essere titolare di crediti, derivanti da decreti ingiuntivi ottenuti contro il debitore in qualità di fideiussore di una società poi fallita, e sosteneva che la cessione avesse pregiudicato la garanzia patrimoniale. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello l'aveva respinta ritenendo insussistente la participatio fraudis della terza acquirente, pur a fronte dell'accertata scientia damni del debitore. Con il ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., sostenendo che per l'azione revocatoria non fosse necessaria la conoscenza specifica del credito dell'attrice, essendo sufficiente la consapevolezza, anche presuntiva, del pregiudizio arrecato ai creditori; si deduceva inoltre che la corte territoriale non aveva correttamente valorizzato gli indizi ritenuti idonei a fondare la presunzione di partecipazione fraudolenta, quali la sproporzione economica dell'operazione, la difficoltà economica del debitore e pregresse formalità ipotecarie sull'immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in tema di revocatoria ordinaria: la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo può essere provata anche per presunzioni gravi, precise e concordanti ex art. 2729 c.c., senza necessità di provare collusione o conoscenza specifica del credito; nel caso concreto, tuttavia, il ricorso mirava in realtà a ottenere una diversa lettura degli indizi e della motivazione di merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello e ha condannato la ricorrente alle spese, con i conseguenti oneri anche in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria richiede, per gli atti successivi al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale dei creditori; non è necessaria la prova della conoscenza del singolo credito né della collusione tra disponente e terzo.

  • art. 2729 c.c.

    La partecipatio fraudis può essere desunta da presunzioni semplici purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale base dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria, quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, è sufficiente dimostrare la consapevolezza del terzo del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica dei creditori; non occorre la prova della conoscenza del credito specificamente azionato.
  • La partecipatio fraudis del terzo può essere provata per presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; anche un solo indizio può bastare se presenta tali caratteristiche ed è sorretto da una motivazione adeguata.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale indiziario o una diversa inferenza probabilistica rispetto a quella accolta in sentenza.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e il ragionamento presuntivo del giudice di merito è infondata se il principio giuridico applicato risulta corretto.

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