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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10883/2021 del 23/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

CLP impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accolto l'impugnativa del licenziamento promossa da Donato Gravina disponendone la reintegrazione e la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. Il licenziamento era stato motivato dall'azienda con il raggiungimento, da parte del lavoratore (autista di autobus pubblici), dei requisiti per la pensione anticipata/di vecchiaia anticipata. CLP deduceva in Cassazione (i) vizi nella valutazione della validità dell'impugnativa stragiudiziale trasmessa via PEC e del file PDF allegato (contestando la validità del mandato e la provenienza della dichiarazione di volontà), (ii) errata interpretazione e integrazione delle discipline pensionistiche (D.lgs. 414/1996 integrato con D.lgs. 67/2011 e DPR 157/2013) con la conseguente applicabilità del recesso datoriali "ad nutum", e (iii) l'omessa acquisizione di prove istruttorie relative alla domanda di pensionamento e alla liquidazione della pensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della CLP. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché le doglianze attengono alla valutazione di fatto e probatoria della Corte territoriale (valutazione insindacabile in sede di legittimità). Ha dichiarato infondato il secondo motivo: la Corte ha richiamato la distinzione tra pensione di vecchiaia (che, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi, consegue automaticamente) e trattamenti pensionistici anticipati a domanda; ha interpretato la normativa speciale (D.lgs. 414/1996 come modificato e DPR 157/2013) come riconoscente al personale viaggiante la possibilità di una pensione di vecchiaia anticipata a requisito anagrafico ridotto, ma ha confermato che, anche in presenza di tale requisito anagrafico, il lavoratore può esercitare l'opzione di proseguire il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 6 del d.l. 791/1981, perciò il datore non può unilateralmente recedere se il lavoratore ha manifestato la volontà di rimanere in servizio. Ha ritenuto infondato o inammissibile il terzo motivo, rilevando che le istanze istruttorie riguardavano fatti già acquisiti processualmente. Di conseguenza viene confermata la reintegrazione e la tutela disposta dai giudici di merito; il ricorso è respinto, con condanna della CLP alle spese processuali.

Norme richiamate

  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 6

    L'impugnazione stragiudiziale del licenziamento può avvenire con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore; la Corte ha ritenuto valida la comunicazione per come risultava da PEC e documento allegato, essendo manifestazione scritta di volontà.

  • D.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 co. 1 lett. b)

    Disciplina il regime previdenziale speciale per il personale di trasporto e prevede, per il personale viaggiante, la possibilità di pensione di vecchiaia con requisito anagrafico ridotto; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina per la determinazione della idoneità alla pensione di vecchiaia anticipata.

  • D.lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1

    Riguarda l'accesso a trattamenti pensionistici anticipati, a domanda, per lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (es. conducenti di veicoli >9 posti); la Corte ha spiegato che questo decreto disciplina uno schema autonomo (pensione anticipata a domanda con requisiti contributivi diversi) e non si integra operativamente con il D.lgs. 414/1996 riguardo alla pensione di vecchiaia anticipata del personale viaggiante.

  • D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157

    Regolamento di armonizzazione dei requisiti pensionistici; ha modificato la formulazione dell'art. 3 del D.lgs. 414/1996 prevedendo, per il personale viaggiante, il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto al regime generale.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 108, art. 4 co. 2

    "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300... non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791..."

    Stabilisce che il datore può recedere nei confronti di ultrasessantenni che posseggono i requisiti pensionistici salvo che il lavoratore abbia esercitato l'opzione di proseguire il rapporto; la Corte ha applicato questo principio ritenendo che la manifestazione di volontà del lavoratore di rimanere impedisce il licenziamento 'ad nutum'.

  • D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6 (conv. L. 26 febbraio 1982, n. 54)

    Consente al lavoratore l'opzione di proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile; la Corte ha ritenuto applicabile tale facoltà anche al personale viaggiante transitato al regime generale, impedendo il recesso datoriale quando il lavoratore ha manifestato volontà di rimanere.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24

    Riforma i trattamenti pensionistici (introduzione di pensione di vecchiaia e pensione anticipata) e dispone un processo di armonizzazione; la Corte ha richiamato la distinzione tra pensione di vecchiaia (automaticità al verificarsi dei requisiti) e forme di pensionamento anticipato a domanda.

  • Codice Civile, artt. 1326, 1362, 2702, 2719

    Richiamati dalle parti in relazione alla validità delle manifestazioni di volontà, alla interpretazione delle espressioni e alla efficacia dei documenti e delle sottoscrizioni; la Corte ha però ritenuto che le questioni attinenti alla valutazione probatoria e interpretativa del documento fossero di merito e insindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.

  • D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 1, 20 e 22 (codice amministrazione digitale - PEC)

    Rilevanti rispetto alla validità e all'efficacia dei documenti trasmessi via PEC; la Corte ha ritenuto che il documento allegato alla PEC fosse rappresentazione di un atto sottoscritto e successivamente trasmesso dal difensore munito di mandato, sufficiente a caratterizzare l'impugnativa.

Massime di principio

  • Per i dipendenti del servizio pubblico di trasporto iscritti al regime speciale (D.lgs. 414/1996) che hanno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia anticipata, il datore non può licenziare "ad nutum" se il lavoratore ha manifestato la volontà di proseguire il rapporto: la manifestazione del lavoratore è fatto impeditivo del recesso.
  • La pensione di vecchiaia (anche se anticipata per talune categorie) è distinta dalle prestazioni pensionistiche "anticipate" a domanda previste da altra normativa (es. D.lgs. 67/2011); la seconda richiede domanda e requisiti contributivi specifici e non si confonde automaticamente con la prima.
  • L'impugnativa stragiudiziale del licenziamento può avvenire tramite atto scritto trasmesso anche per PEC; ciò che conta è che l'atto esprima in modo inequivoco la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento, e la valutazione sulla validità probatoria del documento è di merito.
  • In tema di licenziamento per raggiungimento dei requisiti pensionistici, il giudice deve accertare (e può ritenere decisiva) se il lavoratore abbia effettivamente richiesto la pensione o abbia optato per la prosecuzione del rapporto: l'esistenza di una volontà del lavoratore di restare in servizio prevale rispetto alla mera maturazione dei requisiti.
  • Le questioni concernenti la valutazione della documentazione (validità di firme, contenuto di allegati PEC, esistenza di procura) sono soprattutto accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate.

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