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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 10874/2021 del 23/04/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui l'Avv. Caccavallo non era tenuto all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Cassa Nazionale Forense. L'INPS sosteneva che l'iscrizione all'albo forense e l'attivazione della partita IVA fossero indizi della natura abituale dell'attività professionale e che la Corte avesse errato nel ritenere decisivo il reddito annuo inferiore a € 5.000,00 quale segnale di occasionalità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per chi esercita un'attività professionale in forma abituale (anche non esclusiva) e che l'attività occasionale rileva ai fini dell'iscrizione solo se il reddito annuo supera la soglia di € 5.000,00. Ha precisato che l'abitualità è una questione di fatto da accertare valorizzando presunzioni come l'iscrizione all'albo, la partita IVA, le dichiarazioni fiscali e l'organizzazione materiale, ma tali presunzioni sono di esperienza (praesumptio hominis) e non presunzioni iuris et de iure. Ne consegue che la percezione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 può legittimamente costituire un indizio per escludere l'abitualità. Inoltre, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura dell'INPS relativa ad altri elementi (partita IVA, iscrizione all'albo) perché tali elementi non risultano documentati nella sentenza impugnata né adeguatamente rappresentati nei vari gradi del giudizio. L'INPS è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di un contributo unificato addizionale se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo

    Stabilisce l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano abitualmente attività di lavoro autonomo; l'abitualità è requisito da accertare in fatto

  • art. 44, d.l. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003)

    soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    Introduce la soglia di € 5.000,00 per cui un'attività occasionale è assoggettabile all'iscrizione alla Gestione separata se il reddito annuo supera tale importo

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011)

    Autentica interpretazione normativa collegata all'art. 2, comma 26 L. 335/1995; conferma la portata dell'obbligo di iscrizione per chi percepisce redditi da attività professionale esercitata abitualmente

  • art. 61 e art. 69-bis, d.lgs. n. 276/2003

    art. 61 comma 3: 'sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali' ; art. 69-bis comma 3: esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è richiesta l'iscrizione ad un ordine professionale

    Queste disposizioni operano discipline di favore nei rapporti contrattuali e fiscali (esclusione dall'ambito applicativo o dalla presunzione di continuità) ma non costituiscono presunzioni assolute che impongano automaticamente la qualificazione di 'abituale' ai fini della iscrizione alla Gestione separata

  • Cass. S.U. n. 3240/2010 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza di riferimento che conferma l'interpretazione secondo cui l'obbligo di iscrizione si applica agli esercenti abitualmente la professione e, per le attività occasionali, solo oltre la soglia rilevante di reddito

Massime di principio

  • L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende primariamente dal carattere 'abituale' dell'attività professionale: è una questione di fatto che richiede valutazione delle circostanze concrete
  • La soglia di € 5.000,00 annui è il criterio rilevante per qualificare come assoggettabile all'iscrizione un'attività autonoma svolta in forma occasionale; redditi inferiori possono quindi essere indizio di occasionalità
  • Fattori quali iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e organizzazione materiale sono presunzioni utili per accertare l'abitualità, ma non sono onnicomprensive né costituiscono presunzioni iuris et de iure
  • Le norme del d.lgs. n. 276/2003 (art. 61, art. 69-bis) operano ambiti diversi (contrattuale/fiscale) e non impongono automaticamente la qualificazione della prestazione come abituale agli effetti previdenziali
  • L'INPS, quando contesta l'occasionalità, deve provare in fatto l'abitualità: è indispensabile che le circostanze su cui si fonda la contestazione siano acquisite e dibattute nel processo
  • Per la gestione pratica dei casi simili: documentare continuità e organizzazione dell'attività (contratti ripetuti, fatturazione continuativa, clientela stabile, strumenti/struttura idonea), oppure, se si intende dimostrare occasionalità, conservare elementi che evidenzino la limitatezza temporale e reddituale dell'attività

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