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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14700/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, dopo un precedente annullamento della Cassazione relativo alla condanna per il reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/90), lo aveva assolto da tale reato e rideterminato la pena complessiva per i reati rimanenti (art. 73 e 74 d.P.R. 309/90). Il motivo unico di ricorso invocava la violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e la carenza di motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata a riprodurre la precedente motivazione e non avesse adeguatamente individuato una nuova pena base e una nuova motivazione coerente con la sopravvenuta esclusione della fattispecie associativa; inoltre contestava la mancata motivazione circa la quantificazione dell'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato in gran parte il ricorso, ritenendo congrua e sufficientemente motivata la determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione operati dalla Corte d'appello, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena secondo gli artt. 132 e 133 c.p. Tuttavia ha accolto la censura relativa alla totale carenza di motivazione circa la determinazione dell'aumento applicato per la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. 309/90, osservando che la Corte territoriale aveva applicato l'incremento nella misura massima senza fornire alcuna giustificazione puntuale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla quantificazione dell'aumento per la predetta aggravante e rinviata per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria; il resto del ricorso è stato rigettato e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Riferimento alla fattispecie associativa; la Cassazione aveva in precedenza annullato la condanna per tale reato, con conseguente rinnovazione del giudizio sulla pena per i reati residui in sede di rinvio.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 6

    art. 73, comma 6, d.P.R. 309/1990

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi dell'applicazione di una circostanza aggravante e dell'incremento nella sua misura massima, il giudice di merito doveva motivare in modo specifico e puntuale la ragionevolezza della quantificazione operata; l'assenza di tale motivazione ha determinato l'annullamento limitato della sentenza.

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali di applicazione delle circostanze e del concorso di reati; la Cassazione ha valutato la doglianza nel quadro più ampio della discrezionalità del giudice di merito.

  • Codice penale, art. 133

    La Corte ha richiamato i criteri per la determinazione della pena (pena base e graduazione degli aumenti), affermando che la commisurazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché adeguatamente motivata; in particolare non è possibile sovrapporre un sindacato di merito in Cassazione se la motivazione è sufficiente e non arbitraria.

  • Codice penale, art. 132

    Riferimento ai criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ha considerato che il giudice di merito esercita discrezionalità in conformità a tali criteri.

  • Codice di procedura penale, art. 624, comma secondo

    art. 624, comma secondo, c.p.p.

    Applicato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, essendo l'annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio e non incidente sulla statuizione di colpevolezza.

Massime di principio

  • La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, se adeguatamente motivate e non arbitrarie, non sono suscettibili di nuovo esame in Cassazione.
  • Se, dopo un annullamento parziale che elimina una fattispecie (es. reato associativo), il giudice di rinvio riformula la pena per i reati residui, è necessario che la motivazione indichi in modo coerente i criteri usati per la nuova commisurazione; tuttavia non sempre è obbligatoria una completa rinnovazione argomentativa se il percorso motivazionale è congruo e aderente ai criteri di legge.
  • Quando il giudice applica una circostanza aggravante e in particolare la quantifica nell'incremento massimo consentito dalla norma, sussiste un onere motivazionale rafforzato: il giudice deve esplicitare le ragioni fattuali e valutative che giustificano la misura massima, così da consentire il controllo di logicità e proporzionalità.
  • L'annullamento della sentenza limitato al trattamento sanzionatorio non incide necessariamente sulla definitività della responsabilità; ai sensi dell'art. 624 c.p.p. l'affermazione di responsabilità può essere dichiarata irrevocabile se l'annullamento non investe la statuizione sulla colpevolezza.
  • In Cassazione le censure che mirano a una nuova valutazione della congruità della pena sono inammissibili se la motivazione di merito risulta sufficiente, salvo vizi logici o arbitrari evidenti.

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