Cassazione Civile, Ordinanza n. 27400/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto al Tribunale un ricorso per accertare di non essere tenuto all’iscrizione e al versamento dei contributi alla Gestione Commercianti; il Tribunale aveva respinto la domanda. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1714/2021 depositata il 21 aprile 2021, aveva dichiarato inammissibile l’appello perché ritenuto depositato oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c. Il ricorrente ha proposto un unico motivo per violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. e dell’art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012. Ha dedotto che l’atto era stato depositato telematicamente il 25 settembre 2015, ultimo giorno utile rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 25 marzo 2015, e che la successiva iscrizione a ruolo da parte della cancelleria, effettuata il 28 settembre 2015, non determinava la tardività. L’INPS ha depositato procura, senza svolgere attività difensiva.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che, ai fini della tempestività del deposito telematico, rileva il momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, non la successiva iscrizione a ruolo conseguente ai controlli della cancelleria. Dalla documentazione processuale risultava che la ricevuta telematica era del 25 settembre 2015, ultimo giorno utile per l’appello; la Corte d’appello aveva quindi errato nel dichiararlo tardivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché esamini l’appello; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Nel caso in esame dalla nota di iscrizione a ruolo in atti, consultabile attesa la natura processuale della censura che pur formulata in termini di violazione di legge è riconducibile ad un error in procedendo (atti peraltro comunque allegati al fascicolo del ricorrente), emerge incontrovertibilmente che la ricevuta telematica di accettazione del ricorso è del 25 settembre 2015 ultimo giorno utile per il deposito tempestivo dell’appello nel termine semestrale di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c..
La Corte applica il termine semestrale di decadenza per l’impugnazione e considera tempestivo l’appello depositato telematicamente nell’ultimo giorno utile, sulla base della data della ricevuta telematica rilevante per il perfezionamento del deposito.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012
Come già ritenuto da questa Corte in altri casi (v. poi per un recente riepilogo della procedura di notifica telematica Cass. 08/08/2026 n. 24567), ai fini della tempestività del deposito telematico del ricorso ciò che rileva ai sensi dell’art. 16 comma 7 del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla legge n. 221 del 2012, è il “ momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.
Per stabilire la tempestività del deposito telematico, il momento determinante è la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; la successiva iscrizione a ruolo della cancelleria non sposta tale momento.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività del deposito telematico di un atto processuale, rileva il momento in cui il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna; non rileva la successiva iscrizione a ruolo effettuata dalla cancelleria dopo i controlli del server.
- Se la ricevuta di avvenuta consegna attesta il deposito telematico dell’impugnazione nell’ultimo giorno del termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c., l’impugnazione è tempestiva anche quando la successiva iscrizione a ruolo avviene dopo la scadenza.
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