Cassazione Penale, Sentenza n. 46838/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello volto a sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari e che aveva aggravato la misura cautelare domiciliare in carcere per tre condotte di evasione. Il ricorrente ha contestato la gravità indiziaria rispetto al delitto di estorsione, ha prospettato la possibile riqualificazione del fatto in violenza privata (art. 610 cod. pen.), ha sostenuto l'insussistenza del pericolo di fuga al momento del fermo, ha qualificato come "deludenti" le dichiarazioni delle persone offese (sostenendo che si tratterebbe di mero tentativo o di prestito) e ha lamentato che i carabinieri che hanno redatto le comunicazioni relative alle evasioni non erano stati sentiti dal giudice. Inoltre ha contestato la ritenuta esclusione della lieve entità delle condotte di evasione che ha legittimato l'aggravamento cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: l'atto di impugnazione è risultato disordinato, confuso e non ha esercitato una critica argomentata e riconducibile ai vizi di legittimità di cui all'art. 606 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento che esige motivazioni ordinate e censure focalizzate. In ogni caso il Collegio ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sull'aggravamento cautelare, valorizzando la reiterazione e le modalità delle evasioni (tre allontanamenti in un mese, per ore, anche di notte, spostamenti in altro comune e simulazione di uscite per emergenze sanitarie inesistenti) e confermando che tali fattispecie non possono essere considerate di lieve entità. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; ordine al direttore dell'istituto penitenziario di adempiere agli obblighi previsti dall'art. 94, comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen.; rinvio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
Richiamate per spiegare che non è stata richiesta la trattazione orale e che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto
Norma richiamata in relazione al rigetto dell'appello proposto in sede di riesame
art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma che consente l'aggravamento della misura cautelare (sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere) in presenza di trasgressioni; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione alla luce delle ripetute evasioni
Richiamata marginalmente: il Collegio osserva che l'appello di origine non riguardava la sussistenza del requisito di cui a questa norma, e che il ricorso in cassazione non ha fornito una critica puntuale su tale profilo
Fondamentale per l'ammissibilità del ricorso in cassazione: deve emergere un chiaro inquadramento delle doglianze nei vizi di legittimità previsti da tale articolo; l'assenza di una critica strutturata ha determinato l'inammissibilità
Base normativa per la condanna alle sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti che il direttore dell'istituto penitenziario deve porre in essere in relazione alla condizione detentiva del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che presenti motivi esposti in modo disordinato, generico o inconcludente: il gravame deve essere ricondotto ai vizi di legittimità dell'art. 606 cod. proc. pen. con argomentazione chiara e strutturata
- Nel valutare la gravità indiziaria o la riqualificazione del reato il ricorrente deve fornire argomentazioni precise e documentate: mere valutazioni alternative dei fatti o ricostruzioni sommari non sono idonee in cassazione
- Le reiterate evasioni dagli arresti domiciliari, soprattutto se avvenute per ore, di notte, in altro comune o con simulazioni (es. uscite per emergenze inesistenti), possono integrare condotte non di lieve entità e giustificare l'aggravamento della misura cautelare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen.
- Quando la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari non è di lieve entità il giudice deve revocare la misura domiciliare e sostituirla con la custodia in carcere, senza essere obbligato a valutare preventivamente misure alternative quali il controllo elettronico
- Gli impugnatore è esposto al rischio di condanne pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso risulta manifestamente infondato o redatto con profili di colpa che determinano l'inammissibilità
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