Sentenza del 11/06/2019 n. 5205 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 151/2019 TRIBUTI (IN GENERALE) - Accertamento - Redditi del consolidato - Opzione per il regime di tassazione di gruppo - Rinnovo esplicito - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'omesso rinnovo espresso dell'opzione per il regime di tassazione di gruppo previsto dall'art. 117 del TUIR. La società, pur non avendo formalmente rinnovato l'opzione, aveva tenuto un comportamento concludente e inequivoco, compilando il quadro GN del modello Unico SC, poi confluito nel quadro NF del consolidato nazionale, anziché il quadro RN relativo alla tassazione ordinaria. Tale comportamento manifestava la volontà di continuare ad avvalersi del consolidato fiscale.
La decisione
La massima afferma che l'omesso rinnovo formale dell'opzione non legittima l'Amministrazione finanziaria ad accertare la società come se fosse estranea al regime di consolidato. Il rinnovo espresso è stato considerato un adempimento meramente formale e pleonastico quando la dichiarazione dei redditi contiene elementi univoci e coerenti con la prosecuzione del regime di tassazione di gruppo. Ne consegue l'illegittimità dell'accertamento fondato esclusivamente sull'assenza del rinnovo formale.
Norme richiamate
Art. 117 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Opzione per il regime di tassazione di gruppo
La disposizione disciplina l'accesso al consolidato fiscale nazionale. Secondo la massima, il mancato rinnovo espresso dell'opzione non è decisivo quando il contribuente manifesta in modo chiaro, attraverso la dichiarazione, la volontà di proseguire nel regime.
Massime di principio
- Gli adempimenti formali tributari non devono essere interpretati in modo isolato quando il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente, univoco e coerente con l'opzione fiscale esercitata.
- L'omissione di un rinnovo formale può non comportare la perdita del regime fiscale se la dichiarazione dei redditi e gli altri atti del contribuente dimostrano chiaramente la volontà di continuare ad applicarlo.
- Il comportamento concludente deve essere verificabile e specifico: la mera intenzione dichiarata non è sufficiente se non trova riscontro nella compilazione della dichiarazione o in altri adempimenti fiscalmente rilevanti.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe fondare un accertamento esclusivamente su una carenza formale quando il contribuente ha adempiuto sostanzialmente agli obblighi e non vi è incertezza sulla scelta fiscale effettuata.
- La regola non elimina in generale gli obblighi formali: la loro irrilevanza dipende dalla presenza di una condotta chiara, tempestiva e compatibile con il regime fiscale invocato.
Testo integrale
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