Cassazione Civile, Ordinanza n. 30635/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasceva da decreti ingiuntivi emessi in favore di alcuni soggetti che avevano svolto perizie immobiliari estimative nell'interesse di richiedenti mutui ipotecari. L'INPS, succeduto all'INPDAP, aveva proposto opposizione e la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'opposizione dell'ente. I lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi contro la sentenza d'appello. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, entrambe le parti hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo di conciliazione che disciplinava anche le spese di lite e prevedeva la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, che ha sostituito la disciplina previgente e reso non più attuale l'interesse alla decisione sul ricorso. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, precisando che tale meccanismo sanzionatorio non opera quando il processo si chiude con cessazione della materia del contendere e non con rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
insussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, perché il meccanismo sanzionatorio opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Cass. S.U. n. 8980/2018
l'accordo intervenuto tra le parti, che regola la lite e il rapporto sottostante, sostituisce la disciplina previgente e rende venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, giustificando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, le parti raggiungono un accordo conciliativo che definisce la controversia e disciplina anche il regime delle spese, viene meno l'interesse alla decisione e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- L'accordo negoziale sopravvenuto sostituisce la disciplina del rapporto controverso e rende inefficaci, ai fini del bisogno di tutela, le statuizioni di merito impugnate.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica nei casi di cessazione della materia del contendere, poiché esso presuppone una definizione del ricorso con rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice di cassazione può limitarsi a prenderne atto, regolare le spese secondo l'accordo o secondo le circostanze del caso, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
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