Cassazione Civile, Ordinanza n. 09810/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Nel corso di una procedura fallimentare per la vendita competitiva di un complesso aziendale, un soggetto si aggiudicava il compendio al prezzo di euro 105.000. Una società terza depositava però un'offerta migliorativa di oltre il 10% del prezzo, invocando l'art. 107, comma 4, l. fall. Il giudice delegato dichiarava inammissibile l'offerta ritenendo chiuse le operazioni di vendita perché il curatore aveva già depositato in cancelleria l'informativa sull'esito della gara con indicazione dell'aggiudicatario e del prezzo, sebbene fosse ancora pendente il termine per il saldo prezzo. Il tribunale confermava tale decisione. Con il ricorso per cassazione la società terza deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'art. 107, commi 1 e 4, l. fall., sostenendo che la disciplina di gara imponeva di consentire la presentazione di offerte migliorative dopo l'aggiudicazione provvisoria e prima della chiusura delle operazioni mediante deposito del fascicolo; 2) violazione degli stessi parametri e dei principi di buona fede e legittimo affidamento ex artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che il curatore non potesse chiudere la vendita con modalità tali da precludere offerte migliorative, soprattutto a fronte della previsione del bando.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente ammissibile il ricorso, qualificando come decisoria e definitiva la pronuncia del tribunale sul reclamo avverso il rigetto della sospensione della vendita, ma ha rigettato entrambi i motivi perché infondati. Ha affermato che l'art. 107, comma 4, l. fall. attribuisce al curatore un potere discrezionale di sospendere la vendita in presenza di offerta migliorativa, potere esercitabile sino al deposito in cancelleria della documentazione relativa alla vendita; nel caso concreto il curatore, depositando subito il fascicolo dopo la gara, ha legittimamente manifestato la volontà di non accettare ulteriori offerte. La scelta è stata ritenuta sorretta da motivazioni non illogiche né arbitrarie, richiamando anche precedenti di legittimità che valorizzano la discrezionalità del curatore e la possibilità di considerare esigenze di speditezza della procedura. La Corte ha inoltre escluso la configurabilità di un legittimo affidamento alla presentazione di offerte tardive, osservando che il terzo avrebbe potuto partecipare nei termini della gara e che conosceva la presenza di un'offerta già depositata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della procedura competitiva e della disciplina delle vendite fallimentari gestite dal curatore, in coerenza con la lex specialis di gara
"può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto"
attribuisce al curatore un potere discrezionale, non un obbligo, di sospendere la vendita; il potere è esercitabile sino al deposito in cancelleria della documentazione relativa alla vendita
richiamato come parametro per il successivo sindacato del giudice delegato sulle ipotesi di sospensione della vendita dopo la ricezione degli atti dal curatore
indicato come rimedio contro il ritardo ingiustificato dell'organo della procedura nel compiere le operazioni di trasferimento
art. 111 Cost.
richiamato per fondare l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale avente natura decisoria e definitiva
evocato dalla ricorrente a sostegno del principio di correttezza e legittimo affidamento, ma non ritenuto violato nel caso concreto
evocato dalla ricorrente a sostegno del principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto procedurale, ma non ritenuto violato nel caso concreto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle vendite competitive fallimentari, l'art. 107, comma 4, l. fall. attribuisce al curatore un potere discrezionale di sospendere la vendita in presenza di un'offerta migliorativa di almeno il 10%, potere che non coincide con un obbligo automatico di riapertura della gara.
- Il momento fino al quale il curatore può esercitare la sospensione coincide con il deposito in cancelleria della documentazione della vendita; dopo tale deposito, il potere di valutazione delle offerte migliorative non resta più in capo al curatore.
- La discrezionalità del curatore nella gestione della vendita fallimentare può essere sindacata solo se la scelta risulti fondata su presupposti manifestamente errati, illogici o arbitrari, potendo essere sorretta anche da esigenze non strettamente economiche come la rapidità di chiusura della procedura.
- Non è tutelabile, come affidamento giuridicamente protetto, la pretesa di presentare offerte migliorative tardive quando il terzo avrebbe potuto partecipare alla gara nei termini fissati e conosceva l'esistenza dell'offerta e del prezzo base.
- L'ingiustificato ritardo nelle operazioni di trasferimento può essere censurato con gli strumenti endoprocedimentali previsti dalla legge fallimentare, non trasformandosi in un diritto del terzo a presentare offerte oltre i termini di gara.
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