Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1842/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento di non idoneità attitudinale, emanato dalla Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale in data 17 ottobre 2025 e notificato a mani proprie al ricorrente in pari data, nell'ambito del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato indetto in data 22 aprile 2025; 2) qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 gennaio 2026, dei seguenti atti: 1) il decreto di approvazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso pubblico per l’assunzione di 4.617 Allievi Agenti della Polizia di Stato, per quanto concerne l’aliquota di 2.517 posti (successivamente ampliata a 3.117 posti) destinata ai candidati provenienti dalla vita civile, pubblicato in data 19.12.2025, nella parte in cui non include l’odierno ricorrente tra i vincitori del concorso; 2) gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; 3) qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202514493

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di non idoneità attitudinale e successiva graduatoria finale del concorso per l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale adottato dalla commissione nell'ambito del concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, chiedendone l'annullamento previa sospensione. A seguito della precedente ordinanza cautelare del TAR, che aveva ravvisato profili di fumus boni iuris e ordinato il riesame, l'amministrazione ha riesaminato il candidato, giudicandolo idoneo. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria finale, nella parte in cui non lo include tra i vincitori, chiedendo di essere ammesso al corso di formazione. In sede cautelare aveva inoltre chiesto l'ammissione anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

La decisione

Il TAR conferma, in via cautelare, l'ammissione del ricorrente al corso di formazione già disposta con precedenti decreti presidenziali, anche in soprannumero e con riserva. La misura è giustificata dal precedente riesame amministrativo, conclusosi con il riconoscimento dell'idoneità del candidato, e dalla necessità di mantenere gli effetti della tutela cautelare mentre prosegue il giudizio sulla legittimità dell'esclusione originaria e della graduatoria. Il Collegio ordina inoltre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno. Impone al ricorrente termini perentori per l'esecuzione della notificazione e il deposito della relativa documentazione; ordina all'amministrazione di depositare gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati sulla posizione del candidato, inclusi quelli concernenti il suo inserimento in graduatoria e l'ammissione al corso a pieno titolo. Fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 dicembre 2026 e compensa integralmente le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR conferma la misura di ammissione al corso già disposta in precedenza.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla domanda cautelare proposta per ottenere l'ammissione al corso di formazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, in esecuzione di una precedente misura cautelare, l'amministrazione riesamina il candidato escluso e lo giudica idoneo, il giudice può confermare cautelarmente la sua ammissione al corso di formazione, anche in soprannumero e con riserva, nelle more della definizione del merito sulla legittimità dell'esclusione e della graduatoria.
  • Nel giudizio che incide sulla graduatoria finale di una procedura concorsuale, deve essere integrato il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria quando la decisione può pregiudicarne la posizione; in presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • La conferma di una misura cautelare può essere accompagnata dall'ordine all'amministrazione di depositare gli atti medio tempore adottati sulla posizione del ricorrente, soprattutto quando tali atti possono determinare la cessazione della materia del contendere o incidere sull'oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.