Cassazione Penale, Sentenza n. 18854/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per più ragioni: 1) deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, dei tabulati telefonici e dei dati GPS perché i supporti digitali (CD) risultavano danneggiati o illeggibili e la difesa non ha potuto verificare i documenti originali; 2) contesta la prova dell'identità e della presenza sua nei reati (furti in abitazione e rapina impropria) in particolare per la scarsa nitidezza delle immagini delle telecamere nascoste, per la tardiva identificazione e per l'affidabilità del riconoscimento vocale dei verbalizzanti in assenza di saggio fonico; contesta inoltre la qualificazione del fatto di rapina impropria (capo 29) ritenendo che non vi fosse violenza o minaccia; 3) contesta la valutazione dei riti e delle circostanze attenuanti sostenendo che le attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno (art. 62, 1° comma, n.6 c.p.) dovevano essere valutate prevalenti o con maggior favore, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.86/2024 e delle lettere/azioni risarcitorie inviate alle vittime.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Sul merito delle censure la Corte ha ritenuto: 1) infondata l'eccezione di inutilizzabilità del materiale informatico perché la difesa non ha dimostrato l'illeggibilità assoluta né ha chiesto una perizia tecnica o la rinnovazione istruttoria; inoltre parte della prova era comunque fondata su altri elementi non implicati dalla presunta illeggibilità; 2) adeguata e coerente la valutazione probatoria della Corte d'appello, fondata su un concatenamento di elementi (tracciamenti GPS, riprese video del covo, intercettazioni, riscontri sulle utenze) che ha permesso l'identificazione del ricorrente anche quando singoli elementi apparivano poco nitidi; la mancata identificazione da parte della vittima della rapina è stata superata da altre prove contemporanee (intercettazioni, presenza dello pseudonimo noto, circostanze di violenza fisica documentate) giustificando la qualificazione come rapina; 3) infondati i rilievi sulle attenuanti: la Corte ha motivato che la gravità, la reiterazione e l'organizzazione dei fatti, nonché i precedenti, escludevano la prevalenza delle attenuanti e che il risarcimento non era stato integrale né sufficiente a giustificare la relativa attenuante.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n.6, codice penale
Richiesta dalla difesa come attenuante per il risarcimento del danno; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, l'azione risarcitoria non fosse integrale né sufficientemente provata da meritare il riconoscimento pieno dell'attenuante
Sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
Richiamata dalla difesa per sostenere la lieve entità della rapina; la Corte di Cassazione osserva che quella giurisprudenza non era stata invocata in appello e, comunque, la gravità e la ripetitività dei fatti non permettevano di applicarne gli effetti favorevoli nel caso concreto
Massime di principio
- La semplice affermazione di illeggibilità di supporti digitali non basta: la difesa deve chiedere e documentare un accertamento tecnico (perizia) o la rinnovazione istruttoria per ottenere la declaratoria di inutilizzabilità delle informazioni in essi contenute
- Quando la prova si fonda su un complesso concatenamento di elementi (GPS, video, intercettazioni, riscontri su utenze) il giudice può ritenere provata l'identità e la partecipazione anche se singoli elementi appaiono non nitidi; la difesa deve criticare specificamente quali elementi, se esclusi, comprometterebbero la decisione
- Il riconoscimento vocale da parte di verbalizzanti è ammissibile ma la sua affidabilità aumenta se è corroborata da altri riscontri (soprannomi conosciuti, coincidenze temporali, tracciamenti); se è l'unica prova, occorre chiedere saggio fonico o altri accertamenti tecnici
- Per qualificare un fatto come rapina (invece che come furto) è necessario che emerga una forma di violenza o minaccia: la Corte può ritenere sussistente la rapina anche in presenza di contatti violenti finalizzati alla fuga, purché adeguatamente motivato dai fatti processuali
- Le circostanze attenuanti per risarcimento del danno richiedono un risarcimento complessivo e concreto correlato al fatto; gesti riparatori non integrali o tardivi possono essere valutati solo come elementi mitiganti minori
- In cassazione i motivi devono essere specifici e non generici: censure generiche o non collegate a elementi decisivi della sentenza sono dichiarate infondate o inammissibili
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