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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16028/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita relativa a prelievi/bonifici compiuti tra il 2011 e il 2015 per somme complessive censite dalla Corte. La ricorrente deduceva: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la Corte avrebbe esteso la condotta oltre la data di consumazione indicata nel capo di imputazione; (2) vizio di motivazione per non aver valorizzato le deposizioni testimoniali (operai e artigiani) che avrebbero dimostrato che alcune somme erano state effettivamente pagate direttamente alla ricorrente per lavori della sua abitazione e non erano frutto di appropriazione; (3) vizio di motivazione nella determinazione della pena per non aver tenuto adeguatamente conto delle condotte riparatorie, della collaborazione e della diversa posizione rispetto al coimputato, con conseguente sproporzione tra pena detentiva e pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) non vi fosse violazione della correlazione tra accusa e sentenza perché il capo di imputazione indicava il periodo "2011-2015" e la Corte territoriale ha individuato una specifica appropriazione il 30 novembre 2015, da cui decorre il termine di prescrizione; (ii) le deposizioni testimoniali addotte dalla ricorrente erano irrilevanti rispetto all'impianto probatorio complessivo, posto che solo una parte limitata dei pagamenti per lavori era stata effettuata con mezzi propri e somme significative (circa euro 59.000) risultavano invece provenire da società riconducibili al coimputato; (iii) la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, dato l'elevato importo delle appropriazioni, la graduazione della pena non risultava arbitraria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176

    Norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto (misure procedurali emergenziali).

  • art. 5-duodecies del d.l. 162/2022, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Richiamato quale ulteriore riferimento normativo in tema di proroghe/disciplinare modalità di trattazione scritta del procedimento.

  • art. 132 cod. pen.

    Citato in riferimento ai criteri generali per la determinazione della pena; la Corte ha ribadito che la fissazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nel rispetto di tali criteri.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa ai criteri specifici per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la graduazione della pena operata dai giudici di merito.

  • principio del "favor rei" enunciato dalla giurisprudenza della cassazione (giurisprudenza citata)

    Richiesto dalla ricorrente per sostenere che, in presenza di una indicazione generica del periodo temporale, il dies a quo della prescrizione deve essere il primo giorno dell'anno o del mese indicato. La Corte ha ricordato il principio ma precisato che esso opera solo in caso di incertezza: qui la Corte territoriale ha individuato data specifica (30/11/2015) da cui far decorrere la prescrizione.

Massime di principio

  • Se il capo di imputazione indica un arco temporale (es. "anni 2011-2015"), il giudice può valutare fatti compiuti in tutto quell'arco; tuttavia, ai fini della prescrizione, il principio del "favor rei" opera solo se la data è effettivamente incerta e non specificata dai giudici.
  • Le motivazioni del primo grado e dell'appello, quando risultano coerenti e complementari, si integrano: in Cassazione si valuta la motivazione complessiva risultante dall'insieme delle decisioni di merito e non solo la sentenza impugnata isolatamente.
  • Deposizioni testimoniali che attestano pagamenti o comportamenti parzialmente compatibili con la difesa possono risultare irrilevanti se non riescono a scalfire il quadro probatorio complessivo (ad es. quando trattano solo una porzione marginale delle somme in contestazione).
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.: la Cassazione non riesamina il merito della graduazione della pena se questa è motivata e non irragionevole o arbitraria.
  • Per contestare l'estensione temporale di una imputazione è essenziale dimostrare l'effettiva incertezza delle date o un contrasto nella contestazione; altrimenti il giudice può fare riferimento anche a episodi individuati in periodi esterni alla presunta data iniziale purché ricompresi nell'arco temporale imputato.
  • In caso di azione civile con richiesta di risarcimento, la ricostruzione probatoria penale prevalente (anche se composta da diverse fonti di prova) determina la quantificazione del danno, e il giudice non è tenuto a scorporare somme dal computo civilistico se la prova non è idonea a distinguere nettamente l'origine di quelle somme.

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