Sentenza del 09/06/2017 n. 2594 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Sottoscrizione - Onere di prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione viene accolta sul piano del principio di riparto dell'onere della prova: l'Amministrazione non può limitarsi ad affermare la regolarità dell'atto, ma deve provare il potere del soggetto che lo ha sottoscritto mediante documentazione relativa alla sostituzione o alla delega. In mancanza di tale prova, l'avviso di accertamento è nullo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, la sottoscrizione è richiesta a pena di nullità. Qualora il contribuente contesti la legittimazione del sottoscrittore, spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare che il firmatario esercitava il potere sostitutivo oppure era munito di una valida delega.
Norme richiamate
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione da parte del soggetto competente, o di un delegato validamente autorizzato, costituisce un requisito essenziale dell'avviso di accertamento, la cui violazione comporta la nullità dell'atto. Se il contribuente contesta la competenza del firmatario, l'Amministrazione deve provare l'esistenza del potere sostitutivo o della delega.
Massime di principio
- Quando si contesta la sottoscrizione di un atto impositivo, occorre verificare che il firmatario sia il capo dell'Ufficio oppure un soggetto appartenente alla carriera direttiva munito di delega valida.
- La contestazione della legittimazione del sottoscrittore trasferisce sull'Amministrazione l'onere di dimostrare il potere di firma, mediante la produzione della delega o degli atti che provano l'esercizio del potere sostitutivo.
- Una delega generica, priva degli elementi necessari a identificare il delegante, il delegato, l'ambito dei poteri e il periodo di efficacia, può non essere sufficiente a dimostrare la validità della sottoscrizione.
- La mancanza della prova della delega o del potere sostitutivo non costituisce una mera irregolarità formale, ma può determinare la nullità dell'avviso di accertamento.
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