Cassazione Penale, Ordinanza n. 32676/2025 del 03/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il detenuto ha impugnato per cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia con cui era stata prorogata la sua sottoposizione al regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che la motivazione del provvedimento di proroga fosse viziata e non idonea a sorreggere la decisione. La Corte rileva anche che una memoria difensiva è stata depositata tardivamente. Nel merito, il provvedimento impugnato aveva fondato la proroga sulla carriera criminale del detenuto, sul suo ruolo apicale in una 'ndrina, sulla perdurante operatività del sodalizio, sulla condotta carceraria irregolare e su missive sequestrate dal contenuto criptico, ritenendo persistente il pericolo di collegamenti con l'organizzazione criminale in assenza delle restrizioni del 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità in materia di applicazione e proroga del regime ex art. 41-bis sia limitato alla violazione di legge, ma che in tale nozione rientri anche l'assenza o mera apparenza della motivazione. Nel caso concreto, tuttavia, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza era sorretta da motivazione logica e coerente, avendo valorizzato elementi specifici sulla persistenza del pericolo di collegamenti criminali e sull'assenza di dissociazione. Non essendo ravvisabile il dedotto vizio di violazione di legge né una motivazione meramente apparente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I provvedimenti applicativi del regime differenziato possono essere prorogati per periodi successivi di due anni, purché non risulti la perdita di capacità del detenuto di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive. Il controllo della Cassazione sulla proroga è limitato alla violazione di legge, ma include anche la verifica della motivazione nei casi di mancanza o mera apparenza.
Delimita il sindacato della Corte di cassazione alle violazioni di legge sul ricorso del Procuratore generale, del detenuto/internato o del difensore; la decisione del Tribunale di sorveglianza deve verificare i presupposti del provvedimento e la congruità del contenuto rispetto alle esigenze previste dalla norma.
La mancanza di motivazione costituisce violazione autonoma della disciplina generale sulla motivazione dei provvedimenti, rilevante anche nel giudizio di legittimità in materia di 41-bis.
Sono richiamati come forme del procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sul reclamo avverso il decreto applicativo o di proroga del 41-bis.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che, in caso di ricorso inammissibile, la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la non assenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Sez. Un. 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611
È richiamata per il principio secondo cui la motivazione meramente apparente o del tutto mancante è censurabile in cassazione come violazione di legge.
Sez. 1, 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230203
È richiamata a sostegno del principio sulla rilevanza, in cassazione, della motivazione meramente apparente nei procedimenti relativi al regime differenziato.
Massime di principio
- In materia di proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; tuttavia, la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integrano un vizio deducibile perché equivalgono a violazione dell'obbligo motivazionale.
- La motivazione del provvedimento di proroga del 41-bis è sufficiente quando valorizza elementi concreti e attuali da cui desumere la persistenza della capacità del detenuto di mantenere contatti con il sodalizio criminoso; non è necessario che la Corte di cassazione rivaluti nel merito tali elementi.
- La semplice deduzione di insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione non è, di regola, ammissibile nel giudizio di legittimità in tema di applicazione o proroga del 41-bis, ove non si traduca in un vizio di violazione di legge per motivazione mancante o apparente.
- La persistenza del ruolo apicale del detenuto in un'organizzazione criminale, l'assenza di segni di dissociazione, l'operatività del gruppo e condotte carcerarie sintomatiche possono legittimare la proroga del regime differenziato, secondo una massima di अनुभव che consente di presumere la capacità di collegamento esterno anche durante la detenzione.
- Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non emergano ragioni per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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