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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26121/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per i reati di falso documentale contestati. L'unico motivo deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la falsificazione integrasse un falso grossolano, quindi un falso non punibile perché immediatamente riconoscibile ictu oculi da chiunque. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la non punibilità per inidoneità dell'azione sussiste solo quando la falsificazione sia talmente evidente da essere riconoscibile da chiunque; nel caso concreto la falsità non era percepibile ictu oculi, tanto che gli operanti di polizia giudiziaria dovettero svolgere accertamenti specifici presso l'anagrafe comunale per verificarla.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    Norma richiamata quale una delle fattispecie di falso documentale per cui l'imputato era stato condannato in appello.

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata quale una delle fattispecie di falso documentale contestate e ritenute sussistenti nei gradi di merito.

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata quale ulteriore fattispecie di falso documentale contestata e confermata in appello.

Massime di principio

  • In tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto sia talmente evidente da risultare immediatamente riconoscibile da chiunque, senza necessità di accertamenti specialistici.
  • Non può parlarsi di falso grossolano quando la falsità non sia percepibile ictu oculi e richieda verifiche ulteriori da parte della polizia giudiziaria o di altri soggetti qualificati per essere accertata.
  • Il ricorso per cassazione fondato su una diversa qualificazione del fatto come falso grossolano è manifestamente infondato se la motivazione impugnata evidenzia che la falsità non era evidente e che la sua scoperta è avvenuta solo mediante accertamenti specifici.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica

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