Cassazione Penale, Sentenza n. 18750/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 04/03/2022 che convalidava il fermo per il delitto di duplice omicidio. Il ricorrente deduceva, con unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., l'assenza dei presupposti per la convalida del fermo quanto al pericolo di fuga e la illogicità della motivazione in relazione a tale pericolo. Si contestava l'interpretazione delle intercettazioni (in particolare le espressioni "si sarebbe già preparato la valigia" e "girato bandiera") e si riferiva che il ricorrente era consapevole dell'indagine, non aveva posto in essere atti preparatori di fuga e che le risultanze investigative (sopralluogo, intercettazioni) non giustificavano la conclusione sulla sussistenza di un concreto pericolo di fuga; si negava inoltre che la nota della p.g. circa la dismissione di beni fosse idonea a comprovare la volontà di darsi alla fuga.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GIP abbia correttamente motivato il pericolo di fuga sulla base di elementi concreti e personalizzati: le intercettazioni dalle quali emergeva la conoscenza dell'indagine e il timore di una condanna all'ergastolo, la frase che faceva riferimento al pensiero di fuggire (come interpretabile nelle intercettazioni) e la nota della p.g. da cui risultava che il fermato avrebbe iniziato a dismettere i propri beni. La Corte ha evidenziato che l'interpretazione delle intercettazioni è valutazione tipicamente di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova, condizioni non dimostrate dal ricorrente. In conclusione il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso è stato proposto censurando motivi di illogicità della motivazione e travisamento della prova, ma la Corte li ha ritenuti infondati
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44938/2021 (Gregoli)
Sez. 3, Sentenza n. 44938 del 05/10/2021
Affermato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o travisamento della prova; principio richiamato per escludere sindacabilità della valutazione del GIP
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6722/2017 (Di Maro)
Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018
Ulteriore richiamo al principio secondo cui in cassazione è possibile prospettare interpretazioni alternative di intercettazioni solo in presenza di travisamento della prova
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26605/2019 (Coscioni)
Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019
Stabilito che il pericolo di fuga non può essere presunto dal solo titolo di reato ma deve fondarsi su elementi specifici e personalizzati desumibili da circostanze concrete; criterio applicato dal GIP e ritenuto rispettato
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 33531/2021 (PMT C/ Ferrara)
Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021
Confermato che l'apprezzamento del pericolo di fuga è valutazione prognostica discrezionale ancorata a elementi concreti; sindacabile in cassazione solo se manchi logica o consequenzialità argomentativa, requisiti che il provvedimento impugnato rispettava
Massime di principio
- Il pericolo di fuga per la convalida del fermo deve essere fondato su elementi concreti e personalizzati, non può essere dedotto unicamente dalla gravità del reato.
- Le intercettazioni sono valutazione di fatto del giudice di merito; in cassazione possono essere censurate soltanto per manifesta illogicità della motivazione o per travisamento della prova.
- La mera presentazione di un'interpretazione alternativa delle conversazioni intercettate non è sufficiente a ribaltare la valutazione del GIP: occorre dimostrare che il contenuto è stato riportato in modo difforme e che la difformità è decisiva.
- Elementi quali la consapevolezza dell'indagine, espressioni testuali di intenti a fuggire, il timore di pene particolarmente severe e condotte correlate (ad es. dismissione di beni) possono, presi insieme, giustificare la conclusione sul pericolo di fuga.
- Nel ricorso per cassazione avverso convalide di fermo il difensore deve cercare di provare un concreto vizio logico o un travisamento della prova, indicando specificamente dove la motivazione è illogica o la prova è stata falsamente descritta.
- Le note della polizia giudiziaria che segnalino comportamenti concreti (es. inizi di dismissione di beni) costituiscono riscontro rilevante alla valutazione del pericolo di fuga e rafforzano la fondatezza delle conclusioni del giudice di merito.
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