Ordinanza n. 2054/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1842/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo dedotto nel giudizio di ottemperanza rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1842/2024
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 1842/2024. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché la notifica via PEC della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza risulta effettuata presso l'Avvocatura dello Stato e non presso la sede reale dell'Amministrazione. Il dubbio riguarda quindi la regolarità della notificazione della sentenza ai fini della proponibilità del giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha sottoposto alle parti l'unica questione relativa alla possibile inammissibilità del ricorso per l'irregolare notificazione via PEC della sentenza posta a fondamento della domanda. Ha assegnato dieci giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per il deposito di memorie o documenti sulla questione e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 28 aprile 2026.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando rileva una questione rilevata d'ufficio dopo il passaggio in decisione, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie o documenti prima della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la regolarità della notificazione della sentenza della cui esecuzione si chiede l'attuazione può costituire una questione preliminare di ammissibilità del ricorso.
- Quando il collegio rileva d'ufficio, dopo il passaggio in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa dalle parti, deve assegnare loro un termine per memorie o documenti prima di definire il giudizio.
- La notificazione via PEC di una sentenza effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, anziché presso la sede reale dell'amministrazione, può suscitare dubbi sulla regolarità della notificazione rilevante ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza; la questione deve essere valutata nel contraddittorio delle parti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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