Cassazione Penale, Ordinanza n. 27744/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità penale e determinato il trattamento sanzionatorio. Dal testo emerge che il primo motivo era diretto contro il giudizio di responsabilità, ma consisteva in doglianze di merito, meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese dal giudice di appello. Il secondo motivo riguardava la pena irrogata, ritenuta prossima al minimo edittale; la Corte d'appello aveva motivato richiamando anche i precedenti penali dell'imputato, senza però fare applicazione della recidiva, che non era stata contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo si risolveva in censure di fatto già valutate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici; il secondo motivo era infondato perché la pena risultava comunque contenuta in misura prossima al minimo edittale e la motivazione sul trattamento sanzionatorio era sufficiente e non illogica, potendo essere valorizzati i precedenti penali dell'imputato anche senza formale contestazione della recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Non è espressamente citato, ma dal contesto emerge che il giudizio sul trattamento sanzionatorio è stato ritenuto congruo e prossimo al minimo edittale, con valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato.
La sentenza precisa che i precedenti penali dell'imputato sono stati considerati senza alcun riferimento alla recidiva, che non era stata contestata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende consegue quando il ricorrente abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera riproposizione di doglianze di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua e non illogica.
- Il motivo di ricorso che investe il trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la pena sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale e la motivazione del giudice di merito sia sufficiente e logicamente coerente.
- I precedenti penali dell'imputato possono essere valorizzati ai fini della commisurazione della pena anche senza contestazione della recidiva, purché non si attribuisca alla recidiva un effetto giuridico non dedotto in contestazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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