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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28859/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., perché proposto da difensore non abilitato dinanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La vicenda riguarda un decreto del Magistrato di sorveglianza di Bari che ha revocato l'autorizzazione all'allontanamento domiciliare per quattro ore precedentemente concessa a un soggetto sottoposto a esecuzione penale. Nell'interesse dell'interessato è stato proposto un reclamo, poi convertito dal Presidente del Tribunale di sorveglianza in ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però ritenuto inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato: il difensore non era abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. È stata richiamata la regola per cui il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può sanare la proposizione di un'impugnazione in forme o da soggetti non consentiti dalle norme che disciplinano i diversi mezzi di gravame.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    dichiarato inammissibile de plano

    consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando esso sia proposto da soggetto non legittimato, inclusa l'ipotesi di difensore non abilitato alle giurisdizioni superiori

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    principio di conservazione del mezzo di impugnazione

    non può operare fino al punto di derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e... della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e, in assenza di elementi escludenti la colpa, anche alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di trasformare o salvare un'impugnazione proposta in violazione delle regole che disciplinano legittimazione e forme dei diversi rimedi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia proposto da difensore privo dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, trattandosi di requisito di legittimazione processuale indispensabile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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