Cassazione Civile, Ordinanza n. 10053/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU per l’anno 2013, emesso nei confronti di una società operante nel settore dell’abbigliamento. La società aveva impugnato l’atto sostenendo di aver correttamente denunciato la presenza di rifiuti speciali e che il Comune non aveva escluso dalla base imponibile le superfici nelle quali tali rifiuti si producevano; aveva inoltre contestato l’applicabilità di un regolamento comunale approvato solo nel 2016. In primo grado il ricorso era stato accolto sulla base della disapplicazione della delibera comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 e omesso esame di un fatto decisivo: una volta disapplicato il regolamento, avrebbe dovuto applicarsi direttamente l’art. 62, comma 3, con conseguente onere della contribuente di provare i presupposti dell’esenzione o della riduzione, onere che non sarebbe stato assolto, anche perché la società non avrebbe comunicato al Comune la superficie destinata alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili. Con il secondo motivo ha dedotto ulteriore omesso esame, violazione delle norme sui rifiuti e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che mancava prova della dichiarazione al Comune e quindi il tributo era dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice di merito, dopo avere disapplicato il regolamento comunale illegittimo, avrebbe dovuto verificare se la contribuente avesse dimostrato i presupposti per l’esclusione dalla tassazione delle superfici ove si formavano rifiuti speciali non assimilati. Ha ribadito che l’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993 non comporta un’esenzione automatica, ma richiede che il contribuente alleghi e provi l’esistenza e la delimitazione delle aree escluse dalla tassa, nonché l’adempimento degli obblighi informativi verso il Comune. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È stata invocata come base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
È stata richiamata nel secondo motivo per denunciare violazioni di legge, nullità/motivazione e omesso esame.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993
"nelladeterminazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella partedi essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione siformano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi"
La Corte ha affermato che la norma non prevede un’esenzione automatica: il contribuente deve allegare e provare i presupposti per l’esclusione della superficie dalla tassazione, nonché fornire al Comune i dati necessari alla delimitazione delle aree non imponibili.
art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato come disposizione che prevede l’obbligo di denuncia a carico del contribuente.
artt. 10 e ss. d.lgs. n. 22 del 1997
Invocati nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei rifiuti e agli obblighi del contribuente; il motivo è stato poi assorbito.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è rimasta assorbita.
Massime di principio
- Quando un regolamento comunale di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani sia disapplicato perché illegittimo, non ne deriva automaticamente l’esenzione dal tributo per tutte le superfici dell’attività.
- In tale ipotesi si applica direttamente l’art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993, con tassazione delle superfici occupate o detenute salvo la sola esclusione delle aree in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.
- L’esclusione o riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali costituisce un’eccezione alla regola generale di imponibilità e deve essere allegata e provata dal contribuente.
- Grava sull’impresa contribuente l’onere di comunicare all’amministrazione i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree non imponibili; in difetto, il giudice non può accogliere la pretesa di esenzione senza verificare l’adempimento di tali oneri.
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