Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto non aggravato. Con un unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza non avrebbe valutato l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non indicava concretamente quali elementi fossero posti a fondamento della censura e, a fronte di una motivazione giudicata logicamente corretta, non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi da esaminare.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro per la mancata valutazione di eventuali cause di non punibilità; la Corte osserva che la censura, per come formulata, è generica e non individua specifici elementi decisivi omessi dal giudice di merito.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte lo richiama come norma che impone specifici requisiti di contenuto dei motivi di impugnazione; la loro mancanza comporta genericità e indeterminatezza del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali: non è sufficiente una denuncia astratta di vizio di motivazione se non vengono indicati gli elementi concreti su cui la censura si fonda.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede di evidenziare in modo preciso gli elementi processuali o fattuali che imporrebbero l'immediato proscioglimento; in difetto, la doglianza è inammissibile per genericità.
- Quando la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente, il controllo di legittimità non può essere sollecitato con contestazioni meramente assertive o non circostanziate.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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