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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7847/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impingevano sull'impugnazione dell'avviso di pagamento per il recupero dell'accisa relativa a un bunkeraggio effettuato il 18/06/2007 sulla nave "Force Blue": 1) omissione di pronuncia della CTR sulla responsabilità dell'obbligo d'imposta, sostenendo che la responsabilità gravasse sul titolare del deposito fiscale (ENI S.p.A. Raffinerie Milazzo); 2) contestazione che la ricorrente fosse responsabile dell'accisa in quanto mero intermediario; 3) errata esclusione dell'esenzione dall'accisa prevista per carburanti destinati alla navigazione nelle acque comunitarie (Tabella A n.3 TUA), perché la CTR avrebbe ritenuto non applicabile l'esenzione poiché la nave batteva bandiera Cayman e non avrebbe dimostrato l'uso commerciale effettivo, limitandosi a richiedere l'iscrizione in registri internazionali specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (omessa pronuncia) ritenendo che la pronuncia della CTR implicasse il rigetto anche della questione sulla responsabilità; ha dichiarato assorbito il secondo motivo, e ha accolto il terzo motivo. Ha ritenuto che la CTR abbia errato nel non accertare concretamente l'effettivo uso commerciale dell'unità da diporto prima di escludere l'esenzione dall'accisa, in contrasto con i principi comunitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Di conseguenza la sentenza della CTR è cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia - sezione staccata di Messina, in diversa composizione, per eseguire l'accertamento sull'effettivo uso commerciale dell'imbarcazione e per decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • Direttiva 2003/96/CE del Consiglio

    Ammette l'esenzione per prodotti energetici destinati alla navigazione nelle acque comunitarie, escludendo le imbarcazioni private da diporto salvo che queste siano effettivamente utilizzate per scopi commerciali; l'esenzione dipende dall'effettivo utilizzo e non dal mero titolo formale.

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA)

    Tabella A, punto 3; art. 254 TULD (richiamato nei motivi di merito)

    Prevede l'esenzione dall'accisa per carburanti impiegati nella navigazione in acque comunitarie con esclusione delle imbarcazioni private da diporto; l'applicazione richiede l'accertamento delle condizioni oggettive e dell'effettivo uso commerciale.

  • d.lgs. n. 26/2007

    Ha recepito la Direttiva 2003/96/CE nell'ordinamento interno, modificando la disciplina TUA in tema di esenzioni per prodotti energetici.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 577/1995

    Regolamenta l'esenzione per prodotti petroliferi per la navigazione e precisa l'esclusione delle imbarcazioni private da diporto salvo provviste destinate a unità con diretta destinazione a porto extracomunitario.

  • D.M. 15 dicembre 2015, n. 225

    Disciplina l'impiego dei carburanti esenti per la navigazione e prevede condizioni e autorizzazioni per l'applicazione dell'esenzione, richiamando l'esclusione delle imbarcazioni private da diporto salvo utilizzo commerciale effettivo.

  • d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto)

    art. 2, comma 1, lett. a)

    Definisce l'unità da diporto e stabilisce che è considerata utilizzata a fini commerciali quando è oggetto di contratti di locazione o noleggio; la Corte di cassazione ha però disposto la disapplicazione di tale presunzione automatica in favore dell'accertamento concreto richiesto dal diritto comunitario.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-391/05

    Ha affermato che l'esenzione ha lo scopo di agevolare il commercio intracomunitario e che qualsiasi forma di navigazione a fini commerciali rientra nell'esenzione; è essenziale l'accertamento dell'effettivo uso commerciale.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-389/02 e altre pronunce (es. C-151/16, C-341/2020)

    Giurisprudenza che chiarisce che la mera esistenza di un contratto di noleggio non basta per garantire l'esenzione: occorre verificare come il mezzo viene effettivamente utilizzato dal conduttore; la sentenza C-341/2020 ha condannato l'Italia per aver concesso l'esenzione senza adeguati accertamenti concreti.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione dall'accisa sul bunkeraggio di un'unità da diporto occorre provare l'effettivo uso commerciale dell'unità al momento del rifornimento; il contratto di noleggio/locazione da solo non è sufficiente.
  • L'onere della prova circa l'uso commerciale grava sul soggetto che invoca l'esenzione; l'amministrazione deve svolgere un accertamento concreto prima di negare l'esenzione.
  • La bandiera o l'iscrizione del mezzo (nazionalità/registro) non escludono automaticamente l'applicazione dell'esenzione: rileva l'effettivo impiego dell'unità nelle acque comunitarie per scopi commerciali.
  • Nelle contestazioni relative alla responsabilità dell'imposta è necessario verificare chi aveva la disponibilità materiale del prodotto al momento dell'immissione in consumo (titolarità/possesso/depositario) prima di attribuire l'obbligo d'imposta.
  • Se la decisione di merito esclude l'esenzione senza compiere l'accertamento richiesto dal diritto UE, la decisione può essere cassata e il giudice di rinvio incaricato di eseguire l'accertamento concreto.

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