Cassazione Penale, Sentenza n. 24383/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/1990: si contestava che la quantità netta di stupefacente (57,50 g netti, con principio attivo pari a 2,192 g di THC = circa 87,68 dosi) e le circostanze (basso valore commerciale, assenza di bilancini e materiale da confezionamento, solo 50 euro rinvenuti) configurassero un "piccolo spaccio" e non l'ipotesi più grave; 2) eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze generiche a favore dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello. Ha rilevato che il giudice di merito ha dato eccessivo rilievo al dato ponderale senza adeguata valutazione complessiva degli indici previsti dall'art. 73 comma 5 (mezzi, modalitaà, circostanze, qualità e quantità della sostanza, percentuale di principio attivo, disponibilità economica, circolazione di merce e denaro). La Cassazione ha indicato che la scarsa percentuale di principio attivo, la modesta somma di denaro rinvenuta e l'assenza di strumenti di confezionamento potevano sostenere la ricostruzione della lieve entità e ha ordinato alla Corte di appello di riesaminare il caso applicando i principi indicati per verificare se i fatti possano rientrare nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n.309/1990.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 5)
Il comma 5 configura una fattispecie meno grave che richiede valutazione caso per caso della minima offensività della condotta, tenendo conto di qualità e quantità della sostanza e degli altri indici (mezzi, modalità, circostanze, circolazione di merce e denaro). Il dato quantitativo non ha valore esclusivo e assorbente salvo quando sia talmente significativo da escludere ogni altra considerazione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 35737/2010
"può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione"
Ha enunciato il principio che la lieve entità va accertata con una valutazione complessiva e non limitata a un solo indice; occorre valutare caso per caso tutte le circostanze concrete.
Corte Costituzionale, sent. n. 179/2017
Ha posto il problema di legittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio del comma 1 dell'art. 73, richiamando la necessità di conformare le misure punitive ai principi di ragionevolezza e proporzionalità; implica un'interpretazione restrittiva e attenta del regime sanzionatorio più grave e delle ipotesi mitiganti.
Sez. U., sent. n. 51063/2018 (Murolo)
Conferma che la diversità delle sostanze non esclude a priori la lieve entità: la valutazione deve essere complessiva e comparare tutti gli indici di cui al comma 5.
Sez. 6, n. 13982/2018 (Lombino)
La lieve entità deve tener conto delle concrete capacità di azione dell'autore e dei suoi rapporti col mercato (quantità movimentata in un arco temporale, numero di assuntori riforniti, rete organizzativa, modalità per eludere controlli).
Sez. 6, n. 45061/2022 (Restivo)
Ha chiarito i parametri per riconoscere il cosiddetto "piccolo spaccio": ridotta circolazione di merce e denaro, limitate potenzialità di guadagno, assenza di strutture organizzative significative.
Sez. 6, n. 812/2022 (Caccavallo)
Ribadisce che il dato ponderale può essere risolutivo solo se tale da assorbire gli altri elementi; altrimenti la valutazione resta complessiva.
Massime di principio
- La qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, va fatta con valutazione globale e concreta di tutti gli indici previsti: quantità e qualità della droga, percentuale di principio attivo, mezzi e modalità dell'azione, circostanze, disponibilità economica, presenza di strumenti di confezionamento, somme di denaro rinvenute, rete di approvvigionamento e numero di assuntori riforniti.
- Il dato quantitativo non deve essere considerato automaticamente determinante: può prevalere solo se di entità tale da escludere qualsiasi ricostruzione riconducibile al "piccolo spaccio".
- La bassa percentuale di principio attivo e la modesta somma di denaro rinvenuta sono elementi rilevanti a favore della riconducibilità alla lieve entità, specie se non emergono strumenti e modalità tipiche dell'attività professionale di spaccio.
- Note o strumenti di videosorveglianza non sono di per sé decisivi: devono essere valutati in combinazione con altri elementi oggettivi (strumenti di confezionamento, contatti con fornitori, disponibilità economica).
- Il giudice deve applicare una interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e offensività: laddove la pena disponibile sia molto ampia, la valutazione sulle circostanze attenuanti e sulla possibile applicazione del comma 5 richiede speciale cautela e motivazione.
- In caso di dubbio significativo sulla gravità concreta della condotta, la valutazione favorevole all'imputato (riconducibilità alla lieve entità o concessione delle circostanze generiche) trova maggiore giustificazione rispetto a una qualificazione automatica nella fattispecie più grave.
- Ogni decisione deve essere presa caso per caso: non esistono regole rigide, ma criteri orientativi tratti dalla giurisprudenza che impongono un esame complessivo e motivato.
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