Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1827/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202603293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le argomentazioni puntuali poste dal TAR a fondamento del rigetto della domanda cautelare non fossero state superate dalle deduzioni dell’appellante. Ha quindi respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente il rigetto della tutela cautelare disposto in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Toscana, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare relativa a un muro pericolante di proprietà della ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Toscana che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge soltanto che l’appellante ha formulato deduzioni articolate, ritenute tuttavia non idonee a superare le argomentazioni del giudice di primo grado. La Provincia di Massa Carrara, indicata quale parte nei cui confronti è stato proposto l’appello, non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha deciso nella sommaria cognizione propria della fase cautelare.

Massime di principio

  • Nell’appello cautelare, la parte appellante deve dimostrare che le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento del rigetto della tutela cautelare siano state effettivamente superate; deduzioni meramente articolate, ma non idonee a confutare puntualmente la motivazione dell’ordinanza impugnata, non impongono la riforma della decisione.
  • Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, valuta la controversia con la cognizione sommaria propria della fase cautelare e può respingere l’appello quando, a un primo esame, non emergano elementi sufficienti per superare la valutazione cautelare del TAR.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.