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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09147/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva definito il giudizio con concordato in parziale riforma della decisione di primo grado, condannandolo alla pena di anni 2 di reclusione per due capi di imputazione, uno dei quali era stato dichiarato estinto per prescrizione limitatamente all'annualità 2014. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge processuale e conseguente nullità della sentenza per omessa partecipazione dell'imputato all'udienza di appello, sostenendo che l'avviso era stato notificato tardivamente, in violazione del termine minimo di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p., con notifiche avvenute il 26-27 giugno 2025.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non sono invece proponibili doglianze sulla mancata valutazione di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su vizi che non si traducano in illegalità della pena. Quanto alla nullità dedotta per il mancato rispetto del termine di comparizione, ha osservato che la disciplina del nuovo art. 601, comma 3, c.p.p. si applica solo agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024 e che, comunque, nel caso concreto la nullità a regime intermedio era sanata dalla presenza del difensore munito di procura speciale, il quale non aveva eccepito alcunché in udienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    la sentenza resa all'esito del concordato in appello è ricorribile in cassazione solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono ammissibili censure estranee a tali profili.

  • art. 601 c.p.p.

    il termine minimo di quaranta giorni per comparire nel giudizio di appello si applica agli atti di impugnazione proposti dal 1 luglio 2024; la sua violazione determina una nullità a regime intermedio.

  • art. 129 c.p.p.

    nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p. non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento immediate.

  • art. 180 c.p.p.

    non opera, nel caso richiamato dalla Corte, come limite alla deducibilità della nullità nel giudizio cartolare in assenza delle parti.

  • art. 182 c.p.p.

    la nullità a regime intermedio è sanata dalla presenza del difensore che non la eccepisca tempestivamente.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • art. 3 d. lgs. 74/2000

    uno dei reati contestati; per l'annualità 2014 il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione in appello.

  • art. 476 c.p.

    altro reato contestato, in continuazione con il precedente.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    circostanza aggravante contestata in relazione al capo b).

  • art. 81 cpv c.p.

    richiamato per la continuazione tra i reati contestati.

Massime di principio

  • Nel ricorso avverso una sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo i vizi che investono la formazione del consenso delle parti, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità tra accordo e decisione; restano estranee le censure su motivi rinunciati o su aspetti non trasfusi in illegalità della pena.
  • La mancata osservanza del termine minimo a comparire nel giudizio di appello integra una nullità a regime intermedio, non una nullità assoluta.
  • La nullità a regime intermedio è sanata se la parte assistita dal difensore compare all'udienza e il difensore non la eccepisce tempestivamente.
  • La disciplina del nuovo termine di comparizione nel giudizio di appello si applica solo alle impugnazioni proposte dal 1 luglio 2024 in avanti.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello non è proponibile la doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., se non nei limiti compatibili con il perimetro dei vizi deducibili contro tale tipo di sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDichiarazione fraudolentaFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati tributariReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

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