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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11903/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha precisato che la rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e produce l'estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a contrastare il ricorso. Nulla è stato disposto sulle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di determinazione e corresponsione dell’indennità di espropriazione e di occupazione relativa a un fondo sito in Ragusa, espropriato dalla Regione Siciliana e occupato dalla Provincia regionale di Ragusa per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. La Corte d’appello aveva ordinato al Libero Consorzio comunale di Ragusa il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della differenza tra quanto dovuto a titolo di indennità di esproprio e quanto eventualmente già depositato. Gli eredi del soggetto originariamente parte del giudizio hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da tutte le parti ricorrenti; la rinuncia è stata accettata solo da uno dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    La Corte esclude l’applicabilità della disciplina della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. alla rinuncia al ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio anche in difetto di accettazione della controparte, perché il ricorso viene meno e la sentenza impugnata passa in giudicato.
  • La disciplina della rinuncia al ricorso per cassazione non coincide con quella della rinuncia agli atti del processo di merito prevista dall'art. 306 c.p.c., né richiede, ai fini estintivi, l’accettazione del controricorrente.
  • Quando interviene rinuncia al ricorso, viene meno l’interesse delle altre parti a proseguire il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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