Cassazione Penale, Sentenza n. 17737/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/07/2023 con cui la Corte di appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l'appello promosso in favore di Mavilla per omessa allegazione, a pena di inammissibilità, della nuova dichiarazione o elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione in appello dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente deduceva che: a) sussisteva prova dell'effettività del rapporto tra difensore e imputato (dichiarazioni in dibattimento), sicchè la mancata nuova dichiarazione non avrebbe arrecato pregiudizio alla notificazione; b) il requisito sarebbe lesivo del diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 48(2) Carta dei Diritti UE, art. 2 Prot. 7 CEDU); c) doveva applicarsi la normativa previgente (richiamando art. 89 e norme transitorie), ritenuta più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato e ha confermato l'inammissibilità dell'appello. Ha applicato la disciplina transitoria prevista dall'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150/2022, osservando che la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 10/02/2023, quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto (30/12/2022) e che la nuova norma (art. 581, c. 1-ter e connessi) si applica alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo detta data. La Corte ha precisato che la dichiarazione o elezione di domicilio deve seguire la sentenza di primo grado e che dichiarazioni di domicilio rese in fase di indagini preliminari sono inidonee a sostituirla; ha inoltre richiamato che la nuova disciplina trova applicazione anche nel giudizio in assenza. La Corte ha richiamato precedente pronuncia di merito che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contestate. Conseguentemente, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, codice di procedura penale
Impone, a pena di inammissibilità dell'appello, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della nuova dichiarazione o dell'elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in appello. La Corte ha ritenuto che la norma, introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, si applichi alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
«Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto».
Norma transitoria che delimita l'ambito di applicazione temporale delle modifiche al codice di procedura penale: le nuove disposizioni si applicano solo alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (30/12/2022). Perciò la regola dell'art. 581 c. 1-ter è stata ritenuta applicabile nel caso esaminato.
art. 581, comma 1-quater, codice di procedura penale
Estende la disciplina prevista dall'art. 581 anche ai casi in cui si procede in assenza dell'imputato; la Corte ha richiamato il comma 1-quater per confermare l'applicabilità della nuova regola anche nel giudizio in assenza.
art. 616, codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali nella fase di cassazione: la Corte ha applicato tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 24 Cost.; art. 48, comma 2, Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea; art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU
Norme invocate dal ricorrente per censurare la disciplina come lesiva del diritto di difesa e dei diritti processuali. La Corte ha ricordato che la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni è stata già ritenuta manifestamente infondata da precedenti decisioni, ritenendo la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e finalizzata a limitare impugnazioni non frutto di una scelta personale "in limine impugnationis".
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo il 30/12/2022, l'appellante deve depositare, unitamente all'atto di impugnazione, la nuova dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo in appello; la mancata produzione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Dichiarazioni o elezioni di domicilio rese in precedenti fasi (es. indagini preliminari) non sono idonee a sostituire la dichiarazione richiesta "in limine impugnationis"; la dichiarazione deve seguire la sentenza di primo grado.
- La regola vale anche nel caso di giudizio in assenza: l'eventuale iniziale dichiarazione di assenza non elide l'obbligo di nuova dichiarazione/electione di domicilio previsto per l'appello.
- Le censure costituzionali contro l'art. 581 c.1-ter e connessi sono state complessivamente ritenute manifestamente infondate: i giudici hanno considerato la disposizione una scelta legislativa non irragionevole, volta a selezionare impugnazioni fondate su una opzione espressa e recente della parte.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, il difensore deve procurarsi e depositare espressa ed aggiornata dichiarazione o elezione di domicilio e il mandato specifico ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza; in caso di omissione è possibile valutare rimedi come la restituzione nel termine o la restitutio in integrum, ma la soluzione più sicura è la preventiva regolarità formale dell'impugnazione.
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