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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23203/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di assise di appello di Venezia ha riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena in anni quindici di reclusione e concedendo le circostanze attenuanti generiche a entrambi gli imputati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., nell'ambito di un accordo in appello. I ricorsi per cassazione erano affidati a due motivi: con il primo si deduceva erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendosi che vi fossero ragioni per pervenire al proscioglimento degli imputati, valorizzando elementi personali e di condotta processuale (incensuratezza, integrazione sociale, misura cautelare rispettata, scelta del rito abbreviato); con il secondo si lamentava vizio di motivazione per la mancata esplicita indicazione dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, nel concordato ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia a uno o più motivi di appello limita la cognizione del giudice ai soli capi o punti residui e impedisce di dedurre in cassazione l'omessa o viziata motivazione sui motivi rinunciati; se la rinuncia riguarda i motivi sulla responsabilità, il giudice di appello che accoglie la richiesta di riduzione della pena non deve motivare specificamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché la rinuncia presuppone una pronuncia affermativa sulla colpevolezza e l'insussistenza di cause di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo che le doglianze fossero precluse dalla rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. e, dunque, non potesse essere censurata la mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l'oscuramento dei dati sensibili in ragione del titolo di reato.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello con rinuncia a uno o più motivi circoscrive il devolutum ai soli punti residui e preclude la successiva censura in cassazione dei motivi rinunciati; l'accoglimento della richiesta di riduzione della pena non richiede una motivazione specifica sul mancato proscioglimento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È richiamato come base normativa dell'inammissibilità dei ricorsi proposti contro una decisione resa all'esito del concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, in presenza di rinuncia ai motivi sulla responsabilità, non è dovuta una specifica motivazione circa l'assenza di cause di proscioglimento, perché la rinuncia implica la conferma della colpevolezza e l'esclusione di cause di non punibilità evidenti.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito mediante concordato sulla pena con rinuncia a motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai soli capi e punti non rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi attinenti alla responsabilità impedisce di far valere in cassazione l'omessa o insufficiente motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale rinuncia presuppone l'accettazione della pronuncia di colpevolezza.
  • Quando l'appello è definito con accordo sulla pena e con abbandono delle doglianze sulla responsabilità, il giudice che riduce la pena non ha l'obbligo di una motivazione espressa sull'assenza di cause di non punibilità, salvo che emergano in modo immediato e macroscopico dagli atti.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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