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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24359/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, deducendo un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, il fatto avrebbe dovuto essere sussunto nella fattispecie di furto e non in quella di ricettazione. La Corte osserva però che la censura non era stata previamente dedotta con l'atto di appello e, comunque, risulta manifestamente infondata perché dall'impugnata decisione emerge che l'imputato non aveva mai fornito elementi concreti idonei ad attribuirsi il reato presupposto di furto, ossia a spiegare il proprio eventuale coinvolgimento nella sottrazione del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la questione sulla qualificazione giuridica non era stata devoluta con l'appello e che, in ogni caso, la doglianza era priva di fondamento: chi è trovato in possesso della refurtiva risponde di ricettazione, in difetto di indicazioni circostanziate sul proprio coinvolgimento nel furto presupposto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La clausola di riserva non opera quando il soggetto trovato nella disponibilità della refurtiva non offra indicazioni circostanziate sul proprio coinvolgimento nel reato presupposto; in tal caso è configurabile la ricettazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono essere esaminati, se non nei limiti consentiti, motivi che non siano stati previamente dedotti in appello, quando la censura introduce una questione nuova non devoluta al giudice di secondo grado.
  • La distinzione tra furto e ricettazione va operata verificando se l'imputato, trovato in possesso della refurtiva, abbia fornito elementi concreti e circostanziati idonei a prospettare un suo coinvolgimento nella sottrazione del bene; in mancanza, la condotta resta sussumibile nella ricettazione.
  • Ai fini della ricettazione, la mera disponibilità del bene di provenienza illecita, unita all'assenza di una spiegazione circostanziata sul proprio apporto al reato presupposto, consente di ritenere integrata la fattispecie senza che operi la clausola di riserva dell'art. 648 c.p.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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