Ordinanza n. 12/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 03632/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione III, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato la sentenza di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. Dall’ordinanza emerge che le questioni controverse riguardano, in particolare, l’interpretazione della lex specialis della procedura di affidamento. Il testo non specifica gli ulteriori motivi d’appello né il contenuto delle censure esaminate dal TAR.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’istanza cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell’udienza di merito, senza anticipare una valutazione definitiva sulla fondatezza delle questioni. Ha ritenuto che le problematiche, a partire dalla lettura della lex specialis, richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito e che non emergano, invece, profili di gravità e irreparabilità del pregiudizio prospettato. Le esigenze cautelari sono state ritenute soddisfacibili mediante la fissazione dell’udienza ai sensi degli artt. 119, comma 3, e 120, comma 8, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
Disciplina l’istanza cautelare nel giudizio di appello; la domanda è stata esaminata in questa fase.
Consente, nel rito applicabile, di soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
Richiamato quale fondamento della fissazione dell’udienza di merito nel contenzioso relativo alla procedura di affidamento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni controverse — inclusa l’interpretazione della lex specialis di una procedura di affidamento — richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può rinviare la valutazione alla fase di merito.
- L’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile può escludere la sospensione immediata dell’efficacia della sentenza, ma non impedisce l’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito.
- Nel rito applicabile alle controversie indicate dagli artt. 119, comma 3, e 120, comma 8, c.p.a., la fissazione dell’udienza di merito può costituire una misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari senza adottare una sospensione interinale dell’atto o della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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