Cassazione Civile, Ordinanza n. 18207/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento emessa per TARSU relativa agli anni 2005 e 2007, riferita a un esercizio alberghiero. La doglianza era centrata sulla violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 68: secondo la ricorrente, il comune avrebbe dovuto differenziare la tariffa in relazione alla diversa destinazione delle superfici dell'albergo, tassando con tariffa maggiore soltanto i locali adibiti a cucina e ristorazione e non anche le camere, che avrebbero una potenzialità di produzione di rifiuti assimilabile a quella delle civili abitazioni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della tariffa TARSU applicata in modo unitario alla categoria degli esercizi alberghieri. Ha ritenuto che, in base alla disciplina del d.lgs. n. 507 del 1993 e alla giurisprudenza già consolidata, il comune possa legittimamente individuare gli esercizi alberghieri come categoria omogenea, senza necessità di scindere internamente la struttura tra camere e aree comuni o di ristoro. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ha istituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, rinviando la disciplina al regolamento comunale e alla tariffa determinata secondo i criteri legali.
la tassa può essere commisurata alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti producibili in relazione all'uso dei locali, oppure, nei comuni di minori dimensioni, alla quantità effettivamente prodotta; le tariffe sono determinate in rapporto al costo di smaltimento e a coefficienti di produttività.
i comuni devono adottare un regolamento che classifichi categorie e sottocategorie con omogenea potenzialità di rifiuti; tra i gruppi considerati vi sono anche gli esercizi alberghieri, che possono essere trattati come categoria unitaria.
art. 15, lett. a), direttiva 2006/12/CE
la disciplina nazionale che commisura la tassa su una stima del volume dei rifiuti generati non contrasta, allo stato del diritto unionale, con il principio richiamato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la classificazione tariffaria comunale può essere costruita sulla base della potenzialità di produzione di rifiuti e non richiede la misurazione puntuale dei rifiuti effettivamente prodotti da ogni singola porzione dell'immobile.
- Una volta legittimamente individuata la categoria degli esercizi alberghieri, essa può essere trattata come categoria omogenea e unitaria, senza necessità di una ulteriore articolazione interna fra camere, spazi comuni e aree di ristorazione, salvo che una diversa distinzione sia imposta dai criteri legali di riparto.
- È legittima la previsione regolamentare comunale di una tariffa più elevata per gli esercizi alberghieri rispetto alle civili abitazioni, perché tale differenziazione trova giustificazione nella maggiore capacità produttiva di rifiuti di tali strutture.
- La disciplina nazionale sulla tassa rifiuti, che utilizza criteri presuntivi fondati sulla superficie e sulla destinazione dei locali, non è di per sé incompatibile con il principio europeo 'chi inquina paga'.
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