Cassazione Penale, Ordinanza n. 30409/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha confermato la correttezza della sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati tributari e aveva revocato la confisca per equivalente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato non doversi procedere per reati tributari a lui contestati, ritenuti estinti per prescrizione, e aveva revocato la confisca per equivalente. Con il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare assoluzione nel merito nonostante la prescrizione. La Corte di cassazione ha esaminato la censura alla luce del principio secondo cui la formula di proscioglimento nel merito, in presenza di causa estintiva, è consentita solo se dagli atti emerga in modo assolutamente non contestabile la prova dell'innocenza dell'imputato; ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, che aveva escluso la presenza di una causa di proscioglimento evidente e aveva rilevato la prescrizione.
Norme richiamate
"soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile"
In presenza di una causa estintiva del reato, l'assoluzione nel merito è consentita solo quando la prova dell'innocenza emerga ictu oculi dagli atti, senza necessità di alcun approfondimento istruttorio o valutativo.
La disposizione è richiamata come base per il proscioglimento nel merito nonostante la prescrizione, ma il suo presupposto applicativo è stato ritenuto insussistente.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può pronunciare assoluzione nel merito solo se dagli atti risulti in modo evidente e non contestabile che il fatto non sussiste, non è stato commesso dall'imputato o non costituisce reato.
- La mera insufficienza, contraddittorietà o non completezza della prova di colpevolezza non consente l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p. in senso assolutorio: occorre una prova positiva dell'innocenza immediatamente percepibile.
- Se la Corte di merito ha correttamente rilevato la prescrizione e non emergono dagli atti elementi decisivi per una formula liberatoria nel merito, il ricorso che pretenda l'assoluzione ex art. 129, comma 2, c.p.p. è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
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