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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19888/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni d'imposta 2007 e 2008, emessi nei confronti di una società estera che raccoglieva scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati. La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli della contribuente e annullato gli atti impositivi, ritenendo insussistente il presupposto impositivo in capo al bookmaker e confermando il mancato recupero di sanzioni. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220 del 2010, sostenendo che il soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se stabilito all'estero, sicché la CTR avrebbe erroneamente escluso la soggettività passiva del bookmaker. La resistente ha eccepito anche questioni di inammissibilità, chiesto la trattazione in pubblica udienza, la sospensione del giudizio e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre a sostenere che l'imposizione, se applicata, sarebbe discriminatoria e in contrasto con il diritto UE e con l'affidamento, valorizzando anche la giurisprudenza penale sulla non punibilità dell'attività di raccolta scommesse svolta in Italia.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le questioni preliminari sollevate dalla contribuente, ha escluso la necessità di pubblica udienza, di sospensione del giudizio e di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già compiutamente chiarita dalla giurisprudenza costituzionale e unionale. Nel merito ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia: per effetto dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220 del 2010, l'imposta unica è dovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza di concessione, e soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero. La Corte ha affermato che la rilevanza penale o meno dell'attività di raccolta scommesse non incide sulla soggettività passiva tributaria. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR che aveva escluso l'obbligazione principale in capo al bookmaker. Il dispositivo finale non è integralmente riportato nel testo fornito, ma dall'esito del ragionamento emerge che il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e verosimilmente rinvio, secondo la formula tipica della decisione in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, anche in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010

    L'imposta unica è comunque dovuta anche se la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avviene in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    La norma ha natura interpretativa e chiarisce che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi; se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale si agisce risponde solidalmente di imposta e sanzioni.

  • art. 16 d.m. economia e finanze 10 marzo 2006, n. 111

    Prevede che il concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica.

  • art. 4, commi 1 e 4-bis, l. n. 401 del 1989

    È richiamato solo per chiarire che la non punibilità penale dell'attività di raccolta scommesse non incide sulla soggettività passiva dell'imposta unica.

  • art. 56 TFUE

    Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d'azzardo sono ammissibili se giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata come parametro della censura di violazione e falsa applicazione di legge dedotta nel ricorso.

  • art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998

    Richiamato dalla disposizione interpretativa del 2010 per affermare che l'imposta unica è dovuta anche in assenza di concessione.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo e la soggettività passiva si estendono anche alle attività svolte fuori dal sistema concessorio, quando il soggetto gestisca materialmente la raccolta delle scommesse, anche tramite strumenti telematici e anche per conto di terzi.
  • La natura lecita o illecita, sul piano penale, dell'attività di raccolta scommesse non determina automaticamente l'esclusione dell'obbligazione tributaria, se il legislatore ha espressamente assoggettato a imposta la gestione delle scommesse in qualunque forma e con qualunque titolo abilitativo.
  • La disposizione interpretativa del 2010 va letta come chiarimento del perimetro soggettivo dell'imposta unica, e non come previsione sanzionatoria: la pretesa fiscale resta un ordinario meccanismo impositivo fondato sulla realizzazione del presupposto.
  • Non sussiste violazione del diritto unionale quando l'imposta si applica indifferentemente a operatori nazionali ed esteri che gestiscano scommesse raccolte sul territorio italiano, senza discriminazione in base alla sede del bookmaker.
  • Le pronunce penali che escludono la punibilità dell'intermediazione nella raccolta scommesse non incidono sulla diversa disciplina tributaria, perché attengono a un autonomo piano di responsabilità e a un diverso oggetto normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europeaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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