Cassazione Penale, Ordinanza n. 11527/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza prospettata non fosse deducibile contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Torino, il 29 aprile 2025, ha applicato la pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 385 c.p. Il ricorso deduceva il vizio di motivazione per omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi di ricorso ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita l'impugnazione nei confronti della sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge espressamente indicati. In particolare, il ricorso si limitava a denunciare un difetto di motivazione senza indicare specifiche violazioni di legge sui presupposti della decisione.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di ricorso
indicato come reato per cui è stata applicata la pena
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di un proscioglimento immediato, ma la censura sul punto è stata ritenuta non proponibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento
norma che delimita tassativamente i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge indicati
richiamato come disciplina generale derogata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
richiamato per la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di rito in camera di consiglio non partecipata
richiamato per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è sufficiente dedurre un generico vizio di motivazione.
- La censura relativa all'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è proponibile solo se si allega una specifica violazione di legge riconducibile ai motivi consentiti dalla disciplina speciale del patteggiamento.
- Quando il motivo di ricorso si risolve nella mera contestazione della motivazione della sentenza di patteggiamento, senza denunciare una concreta violazione di legge, l'impugnazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11372/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11373/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11374/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11375/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11376/2026 del 26/03/2026
- ordinanza_penale · 26 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 11377/2026 del 26/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →