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Sentenza

Sentenza del 24/10/2019 n. 222 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Tribunale di Bergamo ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. perché non estende il divieto di un secondo giudizio al caso in cui l'imputato sia già stato definitivamente sanzionato in sede amministrativa con una sanzione avente natura sostanzialmente penale. L. M. era imputato del delitto di omesso versamento IVA previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000, per non aver versato 282.495,76 euro relativi al periodo d'imposta 2011, ma aveva già ricevuto una sanzione amministrativa definitiva pari al 30% dell'imposta evasa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471/1997. Il giudice rimettente riteneva che il successivo procedimento penale potesse violare il principio del ne bis in idem previsto dall'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU e dall'art. 50 CDFUE, oltre ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutte le questioni. Non ha stabilito che il doppio binario amministrativo-penale in materia di omesso versamento IVA sia sempre conforme o sempre contrario al ne bis in idem. Ha invece rilevato che il Tribunale di Bergamo non aveva motivato adeguatamente perché, nel caso concreto, non fossero rispettate le condizioni individuate dalla Corte EDU e dalla Corte di giustizia UE: finalità differenti e complementari delle sanzioni, prevedibilità del cumulo, stretta connessione temporale e sostanziale tra i procedimenti, coordinamento probatorio e proporzionalità del risultato sanzionatorio complessivo. Il giudice rimettente aveva inoltre omesso di esaminare vari meccanismi di coordinamento e premialità previsti dalla normativa tributaria, nonché di spiegare concretamente perché il cumulo fosse eccessivamente afflittivo. Anche le censure fondate sull'art. 3 Cost. sono state dichiarate inammissibili perché dipendenti da quelle relative al ne bis in idem.

Norme richiamate

  • Art. 649 codice di procedura penale

    Divieto di un secondo giudizio nei confronti di chi sia stato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale irrevocabili per il medesimo fatto.

    La disposizione, nel testo vigente esaminato dalla Corte, collega l'effetto preclusivo alla precedente definizione irrevocabile del fatto in sede penale e non si applica automaticamente a una sanzione amministrativa definitiva, anche se sostanzialmente penale secondo i criteri convenzionali.

  • Art. 3 Costituzione

    È stato invocato per sostenere la disparità di trattamento e l'irragionevolezza del doppio binario sanzionatorio. La censura è stata dichiarata inammissibile per la carenza di motivazione della questione principale.

  • Art. 117, primo comma, Costituzione

    È stato indicato quale parametro costituzionale per il rispetto degli obblighi internazionali ed europei, in relazione al divieto di bis in idem previsto dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

  • Art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU

    Il divieto di un secondo procedimento o di una seconda sanzione per il medesimo fatto non è necessariamente violato quando procedimenti amministrativo e penale siano collegati da una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta e il cumulo sia prevedibile, coordinato e proporzionato.

  • Art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Secondo la sentenza Menci della Corte di giustizia UE, il cumulo di sanzioni amministrative sostanzialmente penali e sanzioni penali può essere ammesso se persegue obiettivi di interesse generale complementari, è coordinato e non impone un onere complessivo sproporzionato.

  • Art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Prevede il delitto di omesso versamento dell'IVA oltre la soglia di punibilità prevista dalla legge; nel caso concreto l'importo contestato superava la soglia allora vigente di 250.000 euro.

  • Art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471/1997

    Prevede la sanzione amministrativa tributaria per il mancato versamento, pari ordinariamente al 30% dell'importo non versato. Nel caso concreto la sanzione era divenuta definitiva prima dell'esercizio dell'azione penale.

  • Artt. 19, 20 e 21 d.lgs. n. 74/2000

    Regolano i rapporti tra sanzioni penali e amministrative tributarie, prevedendo criteri di specialità, l'assenza di automatica pregiudizialità del procedimento penale e la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa in determinate circostanze.

  • Art. 13 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede, in determinate condizioni, effetti premiali e cause di non punibilità collegati all'integrale pagamento del debito tributario e delle sanzioni; tali meccanismi sono rilevanti per valutare il coordinamento e la proporzionalità del sistema.

  • Sentenza CGUE, Menci, causa C-524/15, 20 marzo 2018

    Ha rimesso al giudice nazionale la verifica concreta dell'eventuale eccessiva onerosità del cumulo tra procedimento e sanzione amministrativa e procedimento e sanzione penale per il medesimo omesso versamento IVA.

  • Sentenza CEDU, A e B contro Norvegia, 15 novembre 2016

    Esclude in linea di principio la violazione del ne bis in idem quando i procedimenti amministrativo e penale siano parte di un sistema integrato, prevedibile e coordinato, con sanzioni aventi finalità differenti o complementari e risultato complessivo proporzionato.

Massime di principio

  • La definitività di una sanzione amministrativa avente natura sostanzialmente penale non comporta automaticamente l'improcedibilità del successivo procedimento penale: occorre valutare il concreto rapporto tra i due procedimenti.
  • Per applicare il ne bis in idem europeo devono essere esaminati almeno l'identità del fatto, la natura punitiva delle sanzioni, la prevedibilità del cumulo, la connessione temporale e sostanziale, il coordinamento tra le autorità e la proporzionalità della sanzione complessiva.
  • Una questione di legittimità costituzionale deve indicare con precisione perché, nel caso concreto, il sistema non garantisca tali condizioni; affermazioni generiche sull'identità delle finalità o sull'eccessiva onerosità non sono sufficienti.
  • Nel contenzioso tributario è necessario considerare tutti i meccanismi di coordinamento e gli istituti premiali, inclusi il pagamento del debito, la rateizzazione, gli effetti sulla confisca e la sospensione dell'esecuzione della sanzione amministrativa.
  • Il doppio binario può risultare compatibile con il ne bis in idem quando la sanzione amministrativa assicura la tutela immediata dell'obbligo tributario e quella penale svolge una funzione deterrente o repressiva ulteriore, purché il risultato finale non sia sproporzionato.
  • La pronuncia è di inammissibilità e non risolve definitivamente, per ogni caso futuro, la compatibilità del doppio binario IVA con il ne bis in idem: lascia al giudice nazionale la valutazione concreta secondo i criteri europei.

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