Sentenza del 24/10/2019 n. 3001 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Accertamento liquidazione e controlli - Notifica avviso di accertamento - A mezzo poste private - Inesistenza della notifica - Esclusione- Ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza o l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento perché effettuata tramite una società di poste private anziché tramite Poste Italiane S.p.A. La contestazione si fondava sulla presunta riserva esclusiva di Poste Italiane per le notificazioni a mezzo posta.
La decisione
La contestazione è stata esclusa. La riserva attribuita a Poste Italiane S.p.A., quale concessionario del servizio postale universale, riguarda o riguardava la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, ma non può essere estesa agli atti tributari, che hanno natura di atti amministrativi. Pertanto, la notificazione dell'avviso di accertamento eseguita tramite posta privata non è, per questo solo motivo, inesistente.
Norme richiamate
Articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999
La riserva in regime di esclusiva delle attività di notifica a mezzo posta è stata abrogata.
Anche considerando la precedente disciplina di esclusiva, essa non poteva essere interpretata come riferita agli atti tributari, poiché questi hanno natura amministrativa e non sono equiparabili agli atti giudiziari o alle violazioni del codice della strada.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario tramite un operatore postale privato non è automaticamente inesistente o invalida per il solo fatto che non sia stata eseguita da Poste Italiane.
- Le limitazioni relative alla notificazione postale devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese oltre gli atti espressamente considerati dalla legge, come gli atti giudiziari e le violazioni del codice della strada.
- Per contestare efficacemente una notifica non è sufficiente dedurre l'utilizzo di una posta privata: occorre dimostrare uno specifico vizio previsto dalla legge, come l'assenza dei requisiti formali, la mancata consegna o l'impossibilità di raggiungere lo scopo della notificazione.
- La validità della notifica di un atto tributario va valutata distinguendo la natura amministrativa dell'atto dalle notificazioni riservate agli atti giudiziari.
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