Sentenza del 24/10/2019 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tassa automobilistica - Termine quinquennale di prescrizione - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'azione di riscossione della tassa automobilistica fosse soggetta al termine ordinario di prescrizione triennale previsto dalla normativa nazionale e che, decorso tale termine, la pretesa fosse prescritta. La controversia riguardava quindi la compatibilità e l'applicabilità della disciplina regionale piemontese, che prevede un termine quinquennale, rispetto alla normativa nazionale e ai principi affermati dalla Corte costituzionale.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto che, in base alla normativa regionale piemontese applicabile, l'azione di riscossione della tassa automobilistica si prescrive in cinque anni. La disciplina regionale, pur differenziandosi da quella nazionale che prevede un termine triennale, non è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Di conseguenza, la pretesa non può essere considerata prescritta se notificata entro il termine quinquennale previsto dalla normativa regionale.
Norme richiamate
Normativa nazionale sulla tassa automobilistica
termine prescrizionale di tre anni
La disciplina nazionale prevede, in via generale, un termine triennale per la prescrizione dell'azione di riscossione della tassa automobilistica.
Legge regionale del Piemonte in materia di tassa automobilistica
termine prescrizionale di cinque anni
La normativa regionale piemontese stabilisce un termine quinquennale per l'azione di riscossione. Tale disciplina è stata ritenuta applicabile e non risulta essere stata dichiarata espressamente incostituzionale dalla Corte costituzionale.
Giurisprudenza della Corte costituzionale
Il mancato riconoscimento espresso dell'incostituzionalità della disciplina regionale consente di considerarla vigente e applicabile, anche se alcune affermazioni della Corte possono apparire difformi rispetto al termine previsto dalla legge regionale.
Massime di principio
- Per verificare la prescrizione di una tassa automobilistica occorre individuare la normativa applicabile nel territorio e nel periodo interessato, poiché la disciplina regionale può prevedere un termine diverso da quello nazionale.
- L'esistenza di orientamenti o affermazioni giurisprudenziali non coincidenti con una norma regionale non comporta automaticamente la sua disapplicazione: è necessario che la norma sia stata abrogata, dichiarata illegittima o sostituita da una disciplina successiva.
- La prescrizione deve essere valutata considerando la data di scadenza del tributo, gli eventuali atti interruttivi validamente notificati e il termine previsto dalla normativa applicabile.
- In assenza di una pronuncia espressa di illegittimità costituzionale, una disposizione regionale vigente può continuare a produrre effetti, anche se introduce un termine diverso rispetto alla disciplina nazionale.
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