Sentenza del 24/10/2019 n. 3013 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n.178/2019 - SANZIONI TRIBUTARIE - PRESCRIZIONE -Termine - Individuazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda l'individuazione dei termini applicabili alle sanzioni tributarie: da un lato, il termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle sanzioni; dall'altro, il termine di decadenza entro il quale deve essere notificato l'atto di contestazione o l'atto di irrogazione. Tali atti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, salvo il diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. L'atto di contestazione deve inoltre contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti contestati, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri di determinazione e dell'entità della sanzione, nonché dei relativi minimi edittali.
La decisione
La massima afferma che il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni. Precisa inoltre che la notifica dell'atto di contestazione o dell'atto di irrogazione è soggetta a un termine di decadenza: deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla violazione, oppure entro il diverso termine previsto per l'accertamento del tributo interessato. Il testo non indica lo svolgimento del giudizio, le parti o un dispositivo specifico, quindi non è possibile stabilire se il ricorso sia stato accolto o respinto.
Norme richiamate
Normativa sulle sanzioni tributarie
Il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni.
Il diritto dell'amministrazione a riscuotere una sanzione tributaria è soggetto a prescrizione quinquennale.
Disciplina dell'atto di contestazione e dell'atto di irrogazione delle sanzioni tributarie
Devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
La notifica tardiva dell'atto determina la decadenza dal potere dell'amministrazione di contestare o irrogare la sanzione, salvo l'applicazione di un diverso termine previsto per lo specifico tributo.
Requisiti formali dell'atto di contestazione
Indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.
L'atto deve essere adeguatamente motivato e completo degli elementi essenziali richiesti; la loro omissione comporta la nullità dell'atto.
Massime di principio
- Nelle sanzioni tributarie occorre distinguere tra decadenza dal potere di notificare l'atto e prescrizione del diritto alla riscossione: sono termini diversi e decorrono secondo regole differenti.
- In linea generale, l'atto di contestazione o di irrogazione deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione, salvo termini speciali collegati al tributo accertato.
- La prescrizione quinquennale riguarda il diritto alla riscossione e può essere soggetta a interruzione secondo le regole applicabili agli atti idonei a interromperla.
- Un atto sanzionatorio deve descrivere con precisione la condotta contestata, le prove, le norme violate e i criteri utilizzati per quantificare la sanzione; in mancanza, può essere dedotta la nullità per difetto dei requisiti essenziali.
- Per valutare la validità di una sanzione è necessario verificare sia la data della violazione sia la data di notifica dell'atto, oltre all'eventuale esistenza di termini speciali e di atti interruttivi della prescrizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 ott 2019Sentenza del 24/10/2019 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 24 ott 2019Sentenza del 24/10/2019 n. 222 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 24 ott 2019Sentenza del 24/10/2019 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 24 ott 2019Sentenza del 24/10/2019 n. 1973 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 ott 2019Sentenza del 24/10/2019 n. 3001 - Comm. Trib. Prov. Salerno
- Sentenza · 24 ott 2019Sentenza del 24/10/2019 n. 3007 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →