Sentenza del 24/10/2019 n. 1973 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sanzioni amministrative - applicazione - proporzionalità - principio eurounitario - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
D.G. ha impugnato l'atto con cui gli erano state irrogate sanzioni amministrative tributarie, di importo pari a quelle contestate alla società A. S.r.l., ritenuta coinvolta in una frode IVA carosello. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, la carenza di motivazione e di prova, l'illegittima imputazione personale delle sanzioni societarie, l'assenza di un beneficio personale, la marginalità del proprio ruolo di amministratore formale e la violazione del principio di proporzionalità, poiché il suo coinvolgimento riguardava soltanto tre fatture relative alla società E.T.G.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza della CTP di Parma e annullato l'avviso di irrogazione delle sanzioni. Pur ritenendo applicabile, in presenza di un interesse personale dell'amministratore che utilizzi la società come schermo, la responsabilità personale prevista dall'art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997, il giudice ha ritenuto sproporzionata la sanzione comminata, perché determinata sull'intero importo riferibile alla società A. S.r.l. senza considerare il numero limitato di operazioni, il ruolo marginale della società E.T.G. e il concreto contributo di D.G. alla frode. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 7 del D.L. n. 269/2003
Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La norma deroga alla responsabilità personale dell'autore materiale quando la persona fisica abbia agito nell'interesse e a beneficio della società. Se invece l'amministratore ha agito nel proprio interesse, usando la società come schermo, torna applicabile la responsabilità personale.
Art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997
La sanzione amministrativa pecuniaria è riferibile alla persona fisica autrice della violazione, salvo le deroghe previste dalla legge.
Nel caso concreto il giudice ha ritenuto applicabile la regola generale della responsabilità personale, ma ha comunque subordinato la quantificazione della sanzione al rispetto del principio di proporzionalità.
Art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997
Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
La partecipazione di più soggetti alla violazione non consente di imputare automaticamente a ciascuno l'intero disvalore dell'illecito senza valutare il contributo concreto e il ruolo effettivamente svolto.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997
Se concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.
La disposizione costituisce un'espressione interna del principio di proporzionalità e impone di evitare sanzioni manifestamente eccessive rispetto alla violazione accertata.
Articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE
Le misure adottate dagli Stati membri per assicurare la riscossione dell'IVA e prevenire le frodi devono rispettare il principio di proporzionalità; la sanzione deve essere adeguata e non eccedere quanto necessario rispetto alla gravità dell'irregolarità e al comportamento del contribuente.
Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel giudizio d'appello non possono introdursi domande nuove.
L'appello tributario è una revisione del giudizio di primo grado e non consente di introdurre nuove domande o nuovi motivi che modifichino l'oggetto della controversia.
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, ferma restando la preclusione relativa alle domande e ai motivi nuovi.
Corte di Giustizia UE, causa C-259/12, Rodopi, 20 giugno 2013
Il giudice nazionale deve verificare, considerando la gravità dell'irregolarità e il comportamento del contribuente, che la sanzione non ecceda quanto necessario per garantire la riscossione dell'IVA e prevenire le frodi.
Cass. civ., sez. tributaria, sentenze n. 5209/2011 e n. 8722/2013
Una sanzione IVA eccessivamente punitiva rispetto agli obiettivi di riscossione e contrasto alle frodi viola il principio di proporzionalità e il diritto dell'Unione Europea.
Cass. civ., ordinanza n. 12334/2019
L'esclusiva imputazione della sanzione alla persona giuridica non opera quando l'amministratore abbia agito nel proprio interesse, utilizzando la società come schermo; in tal caso è responsabile la persona fisica autrice della violazione.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA carosello la responsabilità dell'amministratore non può essere determinata soltanto sulla base della carica formale ricoperta: occorre accertare il ruolo effettivo, il contributo concreto e l'eventuale beneficio personale.
- La qualifica di amministratore di diritto o di prestanome non giustifica automaticamente l'imputazione dell'intera evasione realizzata da altri soggetti o dall'intera filiera fraudolenta.
- Anche quando la responsabilità personale dell'amministratore è configurabile, la sanzione deve essere proporzionata alle operazioni effettivamente coinvolte, alla gravità della condotta e al ruolo svolto dal soggetto.
- L'amministrazione finanziaria non può comminare al singolo soggetto una sanzione pari all'intero importo riferibile a un altro soggetto o all'intera frode senza motivare il collegamento tra la condotta individuale e l'ammontare richiesto.
- Il principio di proporzionalità in materia di IVA ha rilievo eurounitario e può comportare l'annullamento della sanzione quando questa risulti manifestamente eccedente rispetto alla violazione contestata.
- La partecipazione di più persone alla violazione richiede una valutazione individualizzata delle condotte; il concorso non elimina la necessità di distinguere tra ideatore, beneficiario, autore materiale e soggetto con ruolo marginale.
- In appello tributario non possono essere introdotti nuovi motivi o domande, mentre la produzione di nuovi documenti può essere ammessa nei limiti previsti dalla disciplina processuale.
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