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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32737/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha confermato la qualificazione giuridica del fatto già operata dai giudici di merito come furto con strappo ex art. 624-bis c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che i fatti contestati non avrebbero dovuto essere ricondotti alla figura del furto con strappo e che, al più, sarebbero stati qualificabili come furto con destrezza. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, perché meramente assertivi, già vagliati e disattesi nei gradi di merito, e diretti in realtà a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era logica, congrua e corretta in diritto: dai fatti narrati dalla persona offesa emergeva una condotta di strappo connotata da violenza, poiché l'agente si era avvicinato da tergo alla vittima e le aveva strappato il telefono dalla mano facendole quasi perdere l'equilibrio. Da ciò la qualificazione ai sensi dell'art. 624-bis c.p., secondo l'orientamento consolidato che distingue lo strappo, caratterizzato da un minimo di violenza sulla cosa direttamente finalizzata allo spossessamento, dalla destrezza, che si fonda invece sulla rapidità dell'azione.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La norma è richiamata per confermare che lo strappo integra una condotta connotata da un qualche grado di violenza sulla cosa, direttamente finalizzata allo spossessamento, distinta dal furto con destrezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 624 c.p.

    È evocato solo in via comparativa per richiamare la nozione di furto con destrezza, caratterizzato da spiccata rapidità di azione nell'impossessamento.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    È richiamata per il criterio dell'assenza di colpa quale limite alla condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv. 268148 - 01

    È richiamato il principio secondo cui lo strappo richiede un qualche grado di violenza, anche sulla cosa e non sulla persona, mentre la destrezza si connota per la rapidità dell'azione.

Massime di principio

  • Nel furto, la qualificazione tra destrezza e strappo dipende dalla natura della condotta: la destrezza presuppone rapidità e abilità nell'impossessamento, mentre lo strappo implica un minimo di violenza esercitata sulla cosa per sottrarla al detentore.
  • Quando la vittima descrive uno strappo del bene dalla propria mano con conseguente sbilanciamento o perdita dell'equilibrio, la condotta può integrare il furto con strappo e non il semplice furto con destrezza.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, se il ricorso non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, assertivi o meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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